Deposito telematico tardivo a causa di un distacco della linea telefonica: rimesso in termini l'avvocato incolpevole
05 Agosto 2016
Il caso. Parte opponente ha presentato istanza di rimessione in termini poiché ha depositato memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, dimostrando documentalmente che tale mancato tempestivo deposito era dipeso da un eccezionale, perdurante e illegittimo distacco della linea telefonica e della connessione ADSL operata dal proprio gestore di telefonia.
Non si può esigere che l'avvocato si doti di una doppia strumentazione tecnologica per prevenire guasti improvvisi. Essendo incontestata la violazione del termine perentorio entro il quale effettuare il deposito della memoria istruttoria, il Giudice deve verificare se tale violazione rientri nell'ipotesi di “autoresponsabilità colposa” della parte opponente. L'introduzione del PCT, osserva il Tribunale, ha determinato il verificarsi di una serie di eventi nuovi che hanno avuto inevitabili ripercussioni sulla corretta applicazione delle norme procedurali, soprattutto relativamente alla necessità, in particolare per gli avvocati, di dotarsi di una strumentazione minima costituita, ad esempio, da una connessione web, dalla registrazione al PCT e da un sistema di collegamento telematico individuale e certificato. Nella fattispecie concreta, ritiene il Giudice che la causa che ha determinato il ritardo nel deposito della memoria istruttoria non sia imputabile a colpa o negligenza della parte. Il difensore opponente ha dimostrato di aver posto in essere una serie di attività finalizzate al superamento dell'inconveniente eterodeterminato senza, però, riuscirci, non rilevando a tal fine la circostanza che in altre occasioni costui abbia utilizzato strumenti di altri colleghi. Ciò, al contrario, dimostra la diligenza del professionista e non può essere elemento da cui trarre la conseguenza negativa del mancato corrispondente impegno nella fattispecie in esame. Il Tribunale di Perugia esclude, pertanto, che si possa pretendere che ciascun avvocato si premunisca, «sempre e comunque», di almeno un doppione dell'apparecchiatura tecnologica di base per partecipare al PCT ovviando a eventuali guasti improvvisi o a illegittimi distacchi della rete telefonica.
Il documento originale può essere prodotto in formato cartaceo solo previa autorizzazione del Giudice. In merito al disconoscimento del documento allegato in copia fotostatica (tale dovendosi considerare anche il documento depositato in fase endoprocedimentale per via telematica), il Giudice ritiene infondata l'eccezione, sollevata dalla parte opposta, circa l'irritualità e la tardività del disconoscimento effettuato dall'opponente. Quest'ultimo, infatti, ha correttamente affermato la propria volontà di disconoscere la conformità della copia all'originale e, comunque, di disconoscere la propria sottoscrizione, mantenendo inalterata la sua facoltà di disconoscimento sull'originale del documento, nel momento in cui sarà materialmente inserito nel fascicolo d'ufficio. La parte opposta, allo stato, non ha ancora avuto modo di assolvere all'onere della produzione dell'originale che, in virtù delle norme procedurali che impongono l'allegazione di atti e documenti endoprocedimentali esclusivamente per via telematica, potrà essere inserito nel fascicolo d'ufficio in formato cartaceo solo previa autorizzazione del Giudice. La documentazione fornita deve, quindi, essere dichiarata illegittima e irrituale in quanto non autorizzata ed effettuata in violazione delle disposizioni relative ai depositi telematici. Per questi motivi, il Tribunale di Perugia accoglie l'istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. presentata dalla parte opponente, dichiarando l'utilizzabilità della stessa memoria già depositata tardivamente. Dichiara, inoltre, inammissibile la produzione documentale effettuata dalla parte opposta, ordinandone l'espunzione dal fascicolo d'ufficio. |