L'istanza di autorizzazione al presidente del tribunale per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

16 Agosto 2017

L'art. 19, primo comma, lettere c) e d), d.l. 132/2014 è intervenuto sulle modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare, abrogando il settimo comma dell'art. 492 c.p.c. che in precedenza le determinava, e stabilendo una nuova disciplina nell'art. 492-bis c.p.c..
Premessa

L'art. 19, comma 1, lett. c) e d), d.l. n. 132/2014 è intervenuto sulle modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare, abrogando il settimo comma dell'art. 492 c.p.c. che in precedenza le determinava, e stabilendo una nuova disciplina nell'art. 492-bis c.p.c..

Tale disposizione, rubricata «Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare», consente all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto alle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari: si tratta di una norma fortemente innovativa che si muove nel senso di ridurre l'asimmetria informativa tra il debitore ed il creditore in ordine alla consistenza dei beni e dei crediti del primo nell'ottica di consentire al creditore di scegliere la tipologia di procedura esecutiva più celere e, quindi, di migliorare l'efficienza dell'espropriazione forzata (su quali questioni v., ampiamente, E. Merlin, L'individuazione dei beni da pignorare e la “trasparenza” dei patrimoni: riflessioni de jure condendo, in Giur. it., 1993, 205 ss.).

In particolare, l'art. 492-bis c.p.c. prevede che, già prima dell'effettuazione del pignoramento, il creditore possa formulare a mezzo del proprio difensore e, previo versamento di apposito contributo unificato dell'importo di Euro 43,00, un'istanza al Presidente del Tribunale del luogo dove il debitore ha la residenza, domicilio o la dimora per ottenere l'autorizzazione affinché l'ufficiale giudiziario possa procedere al pignoramento previo accesso alle banche dati pubbliche, comprese l'anagrafe tributaria e l'archivio dei rapporti finanziari. A tal fine, la norma non sembra richiedere che il creditore dimostri di aver assolto in modo diligente ad un preventivo onere di ricerca dei beni da pignorare.

Il controllo demandato al Presidente del Tribunale. Natura.

Il primo comma dell'art. 492-bis c.p.c. stabilisce che il Presidente del Tribunale compie una verifica in ordine al “diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”.

In dottrina si è posto l'interrogativo se tale controllo sia di merito, i.e. afferisca al titolo esecutivo in senso sostanziale o sia solo formale, concernendo meramente la sussistenza del titolo esecutivo in senso documentale.

A prevalere è quest'ultima tesi.

Invero, secondo la comune (e condivisibile) opinione il Presidente del Tribunale è chiamato soltanto a verificare che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo idoneo a dare corso ad esecuzione forzata (così anche, in giurisprudenza, Trib. Mantova decr. 3 febbraio 2015, che fa riferimento al possesso di un valido ed efficace titolo esecutivo) al limitato fine della concessione della richiesta autorizzazione che, invero, essendo resa inaudita altera parte, non potrebbe avere alcuna efficacia “esterna” e tanto più precludere al debitore la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione (v., tra gli altri, A. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corr. Giur., 2015, n. 3, 390, § 7).

(Segue): oggetto

Il controllo del Presidente del Tribunale attiene, quindi, alla verifica dell'esistenza di tutte le condizioni “formali” per procedere ad esecuzione forzata ed evitare che la stessa sia conclusa in rito (M. A. P. Francola, Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo, in La nuova riforma del processo civile a cura di F. Santangeli, Roma 2015, 287).

Più in particolare, il Presidente ovvero il giudice delegato allo svolgimento di tale compito, oltre all'esistenza ed alla regolarità formale del titolo, è tenuto a verificare:

  • l'avvenuta apposizione della formula esecutiva;
  • il rispetto delle regole in tema di competenza territoriale, dovendo ritenersi possibile il rilievo anche d'ufficio da parte del Presidente dell'incompetenza per territorio, nonostante l'autorizzazione venga concessa nell'ambito di un procedimento inaudita altera parte, in ragione della natura funzionale ed inderogabile ex art. 28 c.p.c. della competenza per territorio in materia esecutiva, analogamente a quanto avviene nella fase monitoria del procedimento d'ingiunzione (cfr., tra gli altri, V. Andrioli, Commento al Codice di procedura civile, IV, Napoli 1964, 36; E. Garbagnati, Il procedimento di ingiunzione, Milano 1991, 227 ss.);
  • la corretta indicazione, rispetto al contenuto del titolo esecutivo, dei soggetti indicati come destinatari delle richieste, laddove i soggetti siano diversi. A riguardo, non può trascurarsi di evidenziare che possono sorgere delicate problematiche possono sorgere, nell'ipotesi di decesso del soggetto passivo indicato nel titolo esecutivo per l'individuazione degli eredi ai sensi dell'art. 477, comma 1, c.p.c. ovvero, nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, con contestuale estinzione nell'assetto attuale e conseguente operatività dell'art. 477 c.p.c. anche nei confronti dei soci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato il principio in forza del quale qualora una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione. Inoltre, costituisce jus receptum il principio in forza del quale il titolo pronunciato a carico di una società di persone estende i suoi effetti anche contro i soci illimitatamente responsabili, derivando dall'esistenza dell'obbligazione sociale necessariamente la responsabilità dei singoli soci e, quindi, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società: ciascun socio, pertanto, ha l'onere di proporre opposizione contro detto titolo, con la conseguenza che, in difetto, in ragione della conseguita definitività del provvedimento monitorio anche nei confronti del socio, questi non può più opporre l'eventuale prescrizione maturata in precedenza;
  • la notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto: tale verifica sarà necessaria dovendosi tenere presente che qualora l'ufficiale giudiziario attraverso le ricerche con modalità telematiche rinvenga beni o crediti del debitore potrà eseguire il c.d. pignoramento d'ufficio;
  • il mancato decorso del termine dicui all'art. 481 c.p.c. per la perenzione del precetto.

Si è osservato che, qualora a fronte della richiesta il Presidente abbia dubbi in ordine alla sussistenza dei presupposti della stessa o necessità di acquisire ulteriori documenti, potrebbe – alla medesima stregua di quanto avviene nel procedimento monitorio ex art. 640, comma 2, c.p.c. non rigettare de plano l'istanza qualora manchi o sia incerta o contraddittoria l'indicazione di tali soggetti, quanto concedere un termine al creditore per l'integrazione (termine che dovrà essere opportunamente contenuto al fine di evitare l'inefficacia del precetto).

Regime del provvedimento di diniego

Si discute, nel silenzio del legislatore sul punto, il regime del provvedimento, nell'ipotesi di diniego dell'autorizzazione,da parte del Presidente del Tribunale.

Secondo una prima tesi, l'atto dovrebbe essere equiparato ad un atto esecutivo e, quindi, ritenersi impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. mediante opposizione agli atti esecutivi (E. D'Alessandro, L'espropriazione presso terzi, cit., 91).

Laddove, peraltro, si ritenga che il provvedimento in questione rientri tra quelli della giurisdizione volontaria, rimuovendo l'autorità giudiziaria, mediante l'autorizzazione, un ostacolo rispetto allo svolgimento di un'attività della parte, attraverso un'attività che potrebbe astrattamente essere svolta da altri soggetti, il rimedio applicabile dovrà essere il reclamo al collegio previsto dall'art. 739 c.p.c. (per questa tesi, almeno in ordine alla natura del procedimento, M. A. P. Francola, Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo, cit., 286).

Per altri, invece, il provvedimento di rigetto dell'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale non sarebbe impugnabile, non essendo leso alcun diritto del creditore procedente il quale potrebbe comunque procedere ad esecuzione forzata all'esito della ricerca dei beni da pignorare secondo le modalità tradizionali e comunque richiedere al Presidente la revoca e/o modifica del provvedimento (M. A. P. Francola, Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo, cit., 295).

La seconda tesi è quella che appare preferibile poiché la richiesta in esame, alla medesima stregua, ad esempio, di quella volta ad ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni del minore, è volta a rimuovere un ostacolo all'esercizio di una facoltà della parte a prescindere dalla sussistenza di un conflitto tra diritti e, quindi, rientra a pieno titolo nella giurisdizione volontaria.

Guida all'approfondimento

E. D'Alessandro, L'espropriazione presso terzi, in Processo civile efficiente e riduzione arretrato, Torino 2014, 88 ss.;

F. De Stefano, Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 132/2014, in Riv. esec. forz., 2014, n. 4, 789;

M. A. P. Francola, Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo, in La nuova riforma del processo civile a cura di F. Santangeli, Roma 2015, 283;

M Gradi, Le indagini “esplorative” sui beni del debitore fra superamento delle asimmetrie informative ed esigenze di tutela della riservatezza, in Giustiziacivile.com, 18 marzo 2015;

L. Valerini, La ricerca dei beni da pignorare, in Processo civile efficiente e riduzione arretrato a cura di F. P. Luiso, Torino 2014, 54.

*Fonte: www.ilprocessocivile.it

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