Deposito telematico valido ma da regolarizzare se il numero di ruolo è sbagliato

Redazione scientifica
14 Giugno 2016

Nonostante non si possa muovere alcuna contestazione circa la validità del deposito telematico dell'atto contenente l'indicazione errata del numero di ruolo, il Tribunale di Bari impone alla parte di regolarizzare la propria costituzione mediante l'ausilio della Cancelleria.

Il caso. Procuratore è comparso in udienza dichiarando l'avvenuta costituzione in via telematica e svolgendo le sue difese e deduzioni nonostante la società convenuta abbia depositato irritualmente la propria comparsa di costituzione. Dagli atti, infatti, emerge che al momento del deposito è stata inviata una comunicazione successiva alla RdAC che avvisava della necessità di ulteriori verifiche da parte della Cancelleria a causa dell'indicazione di un numero di ruolo non valido. A tale comunicazione, però, non ha fatto seguito alcuna verifica.

Deposito della comparsa valido anche con il numero di ruolo sbagliato ma deve essere regolarizzato. Considerato che l'art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche qualifica l'errata indicazione del numero di ruolo quale anomalia di tipo ERROR e che l'art. 7 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia prevede che la Cancelleria in questo caso accetti il deposito, ove possibile, il Tribunale di Bari ritiene che non possa essere mossa alcuna contestazione alla validità della costituzione della convenuta che allo stato però deve essere regolarizzata.

La mancata accettazione con conseguente mancato inserimento nel fascicolo telematico, infatti, non può condizionare la validità del deposito poiché ex art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 il deposito telematico si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la RdAC dal gestore di PEC del Ministero della giustizia.

Per questi motivi, il Giudice dispone la regolarizzazione della costituzione di parte convenuta con l'ausilio della Cancelleria che dovrà provvedere alla risoluzione del problema verificatosi o regolarizzare il deposito mediante nuovo invio dell'atto e degli allegati solamente nel caso non fosse possibile accettare l'atto stesso.

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