È obbligatorio per il cancelliere rilasciare copia autentica di un atto nel fascicolo telematico?
14 Novembre 2016
Il cancelliere è comunque tenuto a rilasciare una copia autentica di un atto di parte (es. propria memoria difensiva depositata telematicamente) contenuto nel fascicolo telematico nonostante il potere ora riconosciuto al legale di attestarne la conformità?
Il d.l. n. 90/2014 ha inserito all'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 il comma 9-bis secondo cui «le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico». Sulla scorta di tale previsione dunque l'avvocato che intende richiedere una copia conforme di un provvedimento del giudice presente nel fascicolo informatico, come ad esempio la copia del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento, potrà scaricarla dal punto di accesso o dal portale dei servizi telematici ed asseverarne la conformità all'originale detenuto nel fascicolo informatico. La predetta copia potrà essere utilizzata o in formato elettronico, ad esempio per la notifica a mezzo PEC, oppure stampata ed utilizzata in forma analogica in una classica notifica a mezzo ufficiale giudiziario. In tale circostanza si è previsto che non debbano essere corrisposti i diritti di copia in quanto, gli stessi art. 40 e 268 d.P.R. n. 115/2002 sulle spese di giustizia, sono stati modificati specificandosi che «Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221». Tale previsione, peraltro va ad aggiungersi a quanto già previsto per le copie senza certificazione di conformità per cui l'art. 269 d.P.R. n. 115/2002 prevede che «Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi». Per rispondere dunque al quesito in oggetto basterà prestare attenzione allo stesso dato letterale dell'art. 16-bis, comma 9-bis, che come si può notare contiene la parola “possono” e non “devono”. Ne consegue che il cancelliere non potrà certo rifiutarsi di rilasciare una copia autentica o in carta libera del provvedimento contenuto nel fascicolo informatico ma, in tal caso, dovranno essere corrisposti regolarmente i diritti di copia. |