Deposito telematico della relazione peritale del CTU diversa da quella cartacea: quale prevale?
25 Marzo 2016
Il CTU ha depositato telematicamente la relazione peritale che però è diversa da quella depositata in formato cartaceo in cancelleria. È ipotizzabile una nullità della consulenza o dovrebbe prevalere quella trasmessa telematicamente? Si desidera anche conoscere l'esistenza di eventuali pronunzie giudiziarie in materia.
Non è nota giurisprudenza relativa a casi analoghi a quello prospettato, esistono però numerose pronunce di merito relative all'inammissibilità del deposito cartaceo in caso di produzione obbligatoriamente digitale. L'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, nello specifico, precisa che i depositi di atti e documenti «da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria» possano essere effettuati esclusivamente con modalità telematica, così di fatto stabilendo una sostanziale impossibilità di produzione cartacea da parte del CTU. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 6 marzo 2015, ha espressamente dichiarato inammissibile il deposito cartaceo di un atto sottoposto a produzione telematica obbligatoria, fissando un precedente che è stato successivamente ripreso da parte della giurisprudenza di merito. Tornando al quesito proposto, quindi, certamente il deposito digitale prevarrà su quello cartaceo, posto che: a) qualora il Cancelliere avesse accettato la perizia cartacea con tanto di depositato, la stessa potrebbe, in ossequio alla giurisprudenza torinese, essere oggetto di pronuncia di inammissibilità; b) qualora, invece, la Cancelleria del Tribunale si fosse meramente limitata ad inserire nel fascicolo la perizia analogica, la stessa potrebbe essere considerata alla stregua di una copia di cortesia, e, come tale, priva di effettivo valore giuridico. |