Malfunzionamento della PEC per l'attacco di un virus: è comunque valida la notifica dell'avviso di udienza
28 Novembre 2016
Il caso. La Corte d'appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto da un'impresa dichiarata fallita con la sentenza di primo grado. La Corte, infatti, non ha ritenuto fondata la doglianza della reclamante relativa al mancato perfezionamento della notificazione dell'avviso di udienza a causa del mancato funzionamento del proprio account PEC, colpito da virus informatici. Avverso tale sentenza, la soccombente ha, pertanto, proposto ricorso per cassazione eccependo, in via subordinata e in relazione agli artt. 24, 42 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149-bis, 160 c.p.c., 45 d.lgs. n. 82/2005 e 6, comma 3, d.P.R. n. 68/2005 poiché, in caso di assenza del debitore all'udienza ex art. 15 l. fall. non si prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione.
È onere della parte controllare tutta la posta in arrivo, anche indesiderata. Richiamando la propria consolidata giurisprudenza sul punto, la Suprema Corte ribadisce che è onere della parte che eserciti attività di impresa munirsi di un indirizzo PEC e assicurarsi del suo corretto funzionamento, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo (i cui costi sono riconducibili alle spese rilevanti e afferenti al proprio bilancio di esercizio). Tali problematiche non possono integrare oneri straordinari di diligenza ovvero il sospetto di illegittimità costituzionale della relativa disciplina nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione che si renderebbe necessario in caso di anomalie nella comunicazione telematica dell'avviso. In tali circostanze, l'art. 15, comma 3, l. fall. allontana da sé «l'ombra dell'illegittimità costituzionale» prevedendo in quali casi procedere con i mezzi tradizionali di consegna dell'avviso. Risulta, quindi, censurabile la condotta di colui che non controlli il contenuto delle mail pervenute nella casella di posta elettronica anche qualora siano state archiviate fra quelle considerate dal proprio programma gestionale “posta indesiderata” «essendo norma di prudenza eseguire anche tale tipo di verifica, com'è regola di una diligente prassi aziendale». L'obbligo di diligenza da parte dell'impresa dotata di una casella PEC, infatti, «si estende sia all'utilizzo dei dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, sia al controllo di tutta la posta in arrivo, quand'anche indesiderata». Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. |