TAR Campania: nullo l'atto privo di firma digitale

Redazione scientifica
29 Marzo 2017

Secondo il TAR Campania, la firma digitale è essenziale per la formazione dell'atto e l'imputazione dei relativi effetti alla parte processuale, in quanto unica modalità di sottoscrizione del documento secondo la disciplina del PAT. La sua mancata apposizione è, quindi, causa di nullità dell'atto.

Il caso. L'Azienda Sanitaria resistente si è costituita in giudizio depositando:

  • scansione per immagini non asseverata di una memoria difensiva analogica priva di sottoscrizione autografa;
  • copia digitale per immagini della procura alle liti in formato analogico a firma autografa del legale rappresentante;
  • documento informatico pdf, privo di firma digitale, recante attestazione di conformità della copia informatica della procura alle liti all'originale analogico dal quale è stata estratta.

Il TAR Campania ritiene che sia la memoria di costituzione che la procura alle liti debbano essere dichiarate nulle.

L'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. si applica al deposito di atti precedenti al PAT. Per quanto riguarda in particolare il deposito della memoria, sussiste violazione delle disposizioni che disciplinano il PAT secondo le quali, salvo diversa espressa previsione, gli atti processuali delle parti devono essere redatti in forma di documento informatico e sottoscritti con firma digitale conforme ai requisiti ex art. 24 CAD.

Non trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. che ammette la possibilità di depositare telematicamente, previa asseverazione ex art. 22, comma 2, CAD la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme. Infatti, per non incorrere in un'interpretazione abrogante o manipolatrice dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e art. 9, comma 1, d.P.C.M. n. 40/2016, secondo il Collegio deve ritenersi che il comma 2-ter citato si applichi solo al deposito di atti precedenti alla piena operatività del PAT legittimamente formati in analogico «ovvero qualora si intenda produrre un atto riferibile a distinti giudizi o copia di provvedimenti giurisdizionali ovvero, ancora, quando l'utilizzo della forma analogica sia imposta o aliunde consentita».

All'operatività dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. nella fattispecie in esame osta, in ogni caso, la carenza di attestazione di conformità del documento informatico all'originale analogico da cui è stato estratto che non risulta a sua volta sottoscritto in forma autografa.

La mancata apposizione di firma digitale è causa di nullità dell'atto. Con specifico riferimento, invece, alla carenza di firma digitale comune sia alla memoria di costituzione che all'asseverazione relativa alla procura alle liti, il TAR rileva che tale formalità è essenziale ai fini della validità nonché della certezza della riferibilità dell'atto al difensore e «costituisce frutto di una scelta legale sulla rilevanza giuridica di un tipo di sottoscrizione, anziché di un altro, nel processo amministrativo» (TAR Campania, sez. II, n. 1053/2017).

Non è condivisibile, quindi, il richiamo all'art. 6, comma 5, all. A, d.P.C.M. n. 40/2016 effettuato da altri Tribunali (TAR Calabria n. 209/2017; TAR Lazio n. 3231/2017) poiché tale norma non può in alcun modo derogare alle previsioni processuali e regolamentari che espressamente riconoscono l'indefettibilità dell'apposizione della firma digitale conforme ai requisiti ex art. 24 CAD in calce a tutti gli atti delle parti.

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