Non imputabile alla parte la generazione tardiva della RdAC causata da inconvenienti tecnici

Redazione scientifica
29 Maggio 2017

È possibile imputare alla parte la tardiva generazione della RdAC determinata da fattori prettamente tecnici?

Il caso. Parte convenuta ha chiesto di essere rimessa in termini adducendo che il tardivo deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non era a sé imputabile in quanto, a causa di un disservizio dei server del Ministero della Giustizia, la RdAC era stata generata diverse ore dopo la trasmissione degli atti, il giorno successivo al termine previsto per il deposito.

Non è imputabile alla parte l'inconveniente prettamente tecnico successivo all'invio. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere osserva che le modalità di trasmissione telematica, così come l'art. 16-bis l. n. 221/2012, non prevedono “scarti temporali”: il legislatore, infatti, ha voluto far coincidere il deposito con la generazione della RdAC anziché con i controlli successivi proprio per evitare di «addossare al depositante i rischi dei relativi ritardi».

Condividendo un precedente orientamento giurisprudenziale (Trib. Rovigo, sez. I civ., 3 febbraio 2017, n. 110, sul punto v. P. Calorio Il ritardato recapito della RdAC non è imputabile a chi deposita e legittima la rimessione in termini in ilProcessotelematico.it) il Tribunale ritiene che qualora il deposito dell'atto sia andato a buon fine e la parte lo abbia effettuato l'ultimo giorno utile non si può imputare a quest'ultima un ritardo del sistema nell'emettere la RdAC in quanto il depositante, una volta trasmessa la PEC al proprio gestore di posta certificata non ha il governo delle successive procedure e deve, quindi, ritenersi sottratto alla sua responsabilità quanto accade successivamente per «fattori squisitamente tecnici».

La parte può avvalersi di tutto il tempo a sua disposizione per effettuare il deposito. Non si può nemmeno pretendere, infine, che l'utente abbia cura di effettuare i depositi con ragguardevole anticipo in modo da poter rimediare ad eventuali inconvenienti tecnici mediante il rinnovo della trasmissione: secondo l'art. 16-bis, infatti, è del tutto legittima l'aspettativa, fondata sul sistema di trasmissione dei dati per via telematica, di potersi avvalere di tutto il tempo a disposizione fino a poco prima della fine del giorno di scadenza.

Per questi motivi, il Tribunale rimette in termini il convenuto.