Tribunale di Firenze: risposta al quesito in tema di versamento dei diritti forfettizzati di notificazione

20 Dicembre 2016

Risposta al quesito formulato dalla Presidente della Corte d'Appello di Firenze Ministero della Giustizia In tema dl versamento dei diritti forfetizzati di notificazione ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002.
Premessa

Disposizione di servizio n. 93/2016 del 20/12/2016

Il Presidente del Tribunale e il Dirigente Amministrativo,

Vista la disposizione ai servizio n. 69 del 4 ottobre 2016 di questo Tribunale;

Letta la nota della Corte di Appello di Firenze prot. 7589 del 9 dicembre 2016, avente oggetto risposta al quesito formulato dalla Presidente della Corte d'Appello di Firenze al Ministero della Giustizia in tema di versamento dei diritti forfettizzati di notificazione ex art. 30 D.P.R. 115/2002;

REVOCANO

con decorrenza immediata la disposizione di servizio n. 69 del 4 ottobre 2016, disponendo che l'accettazione dei depositi telematici agli atti introduttivi, avvenga secondo le modalità stabilite nella risposta al quesito ministeriale proposto che si trasmette in allegato.

Il Dirigente Amministrativo Il Presidente del Tribunale

Paolo Stavagna Marilena Rizzo

Quesito riguardante il versamento dei diritti forfetizzati di notificazione ex art. 30 d.P. R. n. 115/2002

Corte d'Appello di Firenze

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di giustizia

Direzione Generale della Giustizia civile

Ufficio Primo - Roma

Oggetto: quesito riguardante il versamento dei diritti forfetizzati di notificazione ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002.

1. L'art. 30 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce, al primo comma, che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi dl espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'art. 10 legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.

Il secondo comma della medesima disposizione prevede che l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n, 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

2. Ai sensi dell'art. 285, comma 4, del medesimo d.P.R. 115/2002, il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante Il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, dl rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

3. Tanto premesso, si pongono obiettivi problemi di coordinamento tra le suddette disposizioni e quelle in tema di deposito per via telematica dell'atto introduttivo.

Il tenore letterale dell'art. 285, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 porterebbe a ritenere che l'atto introduttivo depositato telematicamente non possa essere accettato, qualora il pagamento venga effettuato con modalità diversa da quella telematica o senza utilizzare il modello F23, bensì – come consentito – tramite contrassegno generato dal sistema di Lottomatica, poi scansionato ed allegato alla busta telematica, non essendo possibile provvedere, in quest'ultimo caso, all'annullamento previsto dalla predetta disposizione, in quanto l'originale della marca rimarrebbe nelle mani della parte che potrebbe riutilizzarla con danno dell'Erario.

4. In tale contesto normativo si chiede, quindi, a codesto on.le Ministero della Giustizia di chiarire se:

- le disposizioni sul deposito telematico dell'atto introduttivo abbiano comportato l'abrogazione implicita dell'art. 285, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, essendo impossibile procedere al deposito della marca cartacea in cancelleria contestualmente alla proposizione dell'atto telematico;

- in caso di deposito telematico dell'atto introduttivo sia consentito assolvere al pagamento delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n 115/2002 esclusivamente con modalità telematica o con modello F23, di cui deve essere contestualmente allegata la scansione informatica;

- l'eventuale perdurante applicabilità dell'art. 285, comma 4, d. P.R. n. 115/2002 e la conseguente ammissibilità del pagamento delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002 mediante marca cartacea comporti la contestuale consegna In cancelleria del relativo contrassegno, per tale dovendosi intendere il deposito della marca in originale in cancelleria entro l'orario di Apertura al pubblico del medesimo giorno del deposito telematico, qualora esso avvenga entro l'orario di apertura al pubblico oppure entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo nel caso in cui il deposito telematico avvenga dopo l'orario di apertura al pubblico della cancelleria.

Si allegano la nota del Presidente del Tribunale di Firenze n. 4244 deIl'11 luglio 2016 e quella, di segno opposto, n. 24987 in data 10 giugno 2006 del Presidente della Corte d'Appello di Roma.

Firenze, 6 settembre 2016.

Il Presidente della Corte d'Appello

Margherita Cassano

La risposta al quesito

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale della giustizia civile

ufficio i

(affari civili interni)

Al sig. Presidente della Corte di appello di

Firenze

Oggetto: quesito riguardante il versamento dei diritti forfettizzati di notificazione ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002

Rif. prot. DAG n. 159631 del 7 settembre 2016

Con nota datata 6 settembre 2016, priva di protocollo, codesta Corte di appello, nel riportare il contenuto degli artt. 30 e 285, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ha affermato che «il tenore letterale dell'art. 285, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 porterebbe a ritenere che l'atto introduttivo depositato telematicamente non posso essere accettato qualora il pagamento venga effettuato con modalità diversa da quella telematica o senza utilizzare il modello F23, bensì – come consentito – tramite contrassegno generato dal sistema di Lottomatica, poi scansionato ed allegato alla busta telematica».

Sulla base di tale considerazione e tenuto conto del contesto normativo sopra richiamato, codesta presidenza chiede di sapere che:

- «le disposizioni sul deposito telematico dell'atto introduttivo abbiano comportato l'abrogazione implicita dell'art. 285, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, essendo impossibile procedere al deposito della marca cartacea in cancelleria contestualmente alla proposizione dell'atto telematico;

- in caso di deposito telematico dell'atto introduttivo sia consentito assolvere al pagamento delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 esclusivamente con modalità telematica o con modello F23 di cui deve essere contestualmente allegata la scansione;

- l'eventuale perdurante applicabilità dell'art. 285, comma 4 d.P.R. n. 115/2002 mediante marca cartacea comporti la contestuale consegna in cancelleria del relativo contrassegno».

Nella nota sopra citata, codesta presidenza richiama poi due diverse posizioni assunte sull'argomento, rispettivamente, dal presidente del Tribunale di Firenze e dalla Corte di appello di Roma, che non sono state mai trasmesse a questa Direzione generale nonostante la richiesta formulata a mezzo PEC in data 7 novembre c.a., n. prot. 200454.

Ciò posto, per fornire risposta ai quesiti in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'art. 196 d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che «Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile».

Il regolamento di cui al citato art. 196 non è stato ancora emanato, pertanto, sulla base di quanto stabilito dall'art. 284 del medesimo Testo unico, trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 285 ss. d.P.R. n. 115/2002, secondo cui “Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono”.

In particolare l'art. 285, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, prevede che

«Il pagamento

del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché

delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo

».

Il successivo comma 2 stabilisce poi che «Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applicata le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'art. 165 del codice di procedura civile», mentre, come noto, il comma 4 dispone che «il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato rifiuta di ricevere gli altri, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito».

Con l'introduzione del processo civile telematico, il d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011, all'articolo 30, comma 1, ha previsto che «Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni …» ed, al secondo comma, è stato precisato che «Il pagamento di cui al comma 1 può essere effettuato per via telematica».

Sulla base di quanto finora esposto ed in attesa del regolamento di cui all'art. 196 d.P.R. n. 115/2002, l'importo forfettari per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (di cui all'art. 30 del medesimo Testo unico), può essere versato «mediante l'applicazione di marche da bollo», con pagamento telematico (art. 30 d.m. n. 44/2011), o mediante modello F23, (nota DGGC n. prot. 12725 del 9 settembre 2005 – all. 1).

Se il versamento dell'importo in esame non risulta eseguito in nessuno dei modi sopra indicati, a parere di questa Direzione generale, l'ufficio dovrebbe comunque accettare il deposito telematico dell'atto, in quanto, secondo la struttura dell'art. 285, comma 4, citato, il rifiuto da parte del cancelliere, può applicarsi solo al deposito eseguito direttamente presso la cancelleria che, in base agli articoli 165 e 166 del c.p.c. all'art. 72 disp. att. c.p.c. ed all'art. 14 d.P.R. n. 115/2002, rappresentava, fino all'introduzione del processo civile telematico, la modalità di deposito genericamente prevista dalla legge e ciò anche in considerazione del fatto che le norme sul PCT non hanno modificato l'art. 285 citato.

Ciò posto nelle linee generali, preme qui evidenziare che, se il pagamento dell'importo forfettario di cui all'art. 30 d.P.R. n. 115/2002 viene effettuato mediante marca da bollo, il programma SICID, come recentemente confermata dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, prevede oggi la possibilità di inserire il numero identificativo riportato sul contrassegno in modo da consentire al sistema di memorizzarlo e di allertare il cancelliere che si trovasse davanti il medesimo numero di marca in un nuovo procedimento. Da ciò deriva che, in tale ipotesi, non è più necessario richiedere all'avvocato di consegnare il contrassegno in originale presso la cancelleria, essendo sufficiente l'allegazione della scansione dello stesso al momento del deposito telematico dell'atto.

Allo stesso modo, se il pagamento di tale importo avviene, contestualmente al pagamento del contributo unificato con modalità telematica o mediante modello F23, nessun adempimento ulteriore dovrà essere richiesto nei confronti della parte.

La cancelleria, in ogni caso, dovrà verificare che gli importi versati corrispondano a quelli dovuti in base al valore della domanda proposta ed al tipo di procedimento instaurato e, in caso di versamento insufficiente, procedere al relativo recupero.

Roma, 5 dicembre 2016

Il Direttore generale

Michele Forziati

Pagamenti con modello F23 – Istituzione di sub-codici, sostituzione del codice ente del Tribunale e ricognizione dei codici tributo relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula 70 – 00186 Roma – tel. 06/68851 – fax 06/68897414

e-mail: ufficio1.dgcivile@giustizia.it

Ufficio I

Prot.

Rif. 970/03 Roma, 9 settembre 2005

Al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque

ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello

LORO SEDI

E p.c. Al Sig. Direttore Generale

della Direzione Generale del Personale e della Formazione

SEDE

Al Sig. Direttore Generale

della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

SEDE

OGGETTO Pagamenti con modello F23 – Istituzione di sub-codici, sostituzione del codice ente del Tribunale e ricognizione dei codici tributo relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie.

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rende noto che, su richiesta di questa Direzione Generale, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, con la risoluzione del 5 agosto 2005, ha istituito taluni sub-codici, che dovranno essere indicati nel campo 6 del modello di versamento F23, al fine di una più puntuale rendicontazione dei versamenti relativi alle pene pecuniarie e ad alcune spese processuali riscosse da parte degli uffici giudiziari.

L'utilizzo dei sub-codici, infatti, consentirà ai concessionari della riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, contenenti le rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno richiesto il versamento delle somme.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto modello F23, nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i versamenti spontanei (es. nell'ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo delle cause civili). La mancata indicazione del sub codice comporterà, infatti, l'inoltro delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.

I sub-codici istituiti sono i seguenti

RU Ufficio recupero crediti

RC Ufficio recupero crediti – settore civile

RP Ufficio recupero crediti – settore penale

RG Ruolo generale

CR Ufficio corpi di reato

EG Ufficio successioni

SF Sezione fallimentare

È stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9BO, con il codice 9BX, al fine di evitare la disfunzione verificatasi con l'erroneo uso della lettera “O” anziché del numero zero. Il codice 9BO rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il completo adeguamento degli uffici.

Il codice della soppressa Pretura circondariale 9A9, è stato annullato.

Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti tre nuovi codici tributo:

il “738T”, da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del precedente codice tributo 773T

il “7721”, da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T.

il “927I”, da utilizzarsi per il recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T.

Si ritiene utile riportare di seguito l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti.

Codici relativi alla riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

Entrate di natura non tributaria

Codice tributo F23

Descrizione

Codice Tributo Esattoriale

738T

Recupero spese processuali

1E10

772T

Recupero multe ed ammende

1E08

774T

Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale – art. 113 l. n. 907/1942

In corso di attribuzione

775T

Proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi – d.P.R. n. 43/1973 e d.lgs. n. 504/1995

In corso di attribuzione

1AET

Cassa depositi e prestiti –

Cassa ammende

1E02

CEKT

Foglio Annunci legali

1E26

9B4T

Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori

1E25

961T

Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori

1E23

927T

Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato

1E20

897T

Entrate eventuali del Ministero del Tesoro

1E41

Codici entrata di natura tributaria

Codice tributo F23

Descrizione

Codice Tributo Esattoriale

750T

Contributo Unificato

1EO3

109T

Imposta di registro

1E01

456T

Imposta di bollo

1E05

649T

Imposta ipotecaria

1E06

737T

Imposta catastale

1E48

778T

Tassa ipotecaria

1E11

763T

Tassa 10% su percentuale spettante agli ufficiali giudiziari

1E09

943T

Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria

1E21

731T

Interessi su tasse ed II sugli affari

1E07

964T

Tributi speciali

1E24

Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziari che hanno operato la notifica (es. Roma H501).

In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal d.m. n. 347/1989, ora sostituito dal d.m. n. 285/2002, la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziari (pari al 50% degli importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al d.m. n. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allegata al d.m. n. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T.

In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, (art. 30 T.U.) dovranno riscuotersi con il codice tributo 738T.

Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto

A) per le somme pagate a titolo di oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T, mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 773t,

B) per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt. 9 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 941T.

Infine, relativamente alla fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, si sottolinea che la procedura di ricognizione dei relativi codice tributo è ancora in corso. Per tale motivo, si invitano gli uffici del recupero crediti a segnalare a questa Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriale ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati.

Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna soppressione di codici esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione mediante ruolo.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto.

Il Direttore Generale

Francesco Mele

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