Conseguenze della notifica via PEC di atto di opposizione a decreto ingiuntivo privo di ogni allegato

30 Settembre 2016

Ho ricevuto la notifica di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo tramite PEC priva di ogni allegato: atto di opposizione, procura, relata. Tale notifica è da ritenersi nulla o inesistente? E soprattutto, ritenendo di dovermi costituire nel giudizio per sollevare eccezione di nullità e chiedere la dichiarazione di esecutorietà del decreto "opposto", non potendo argomentare nel merito (non conoscendo, per l'appunto , il contenuto dell'atto) posso chiedere di esplicare comunque le mie difese nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare senza richiedere, però, la remissione in termini poiché altrimenti andrei a sanare il difetto di notifica?

Ho ricevuto la notifica di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo tramite PEC priva di ogni allegato: atto di opposizione, procura, relata. Tale notifica è da ritenersi nulla o inesistente? E soprattutto, ritenendo di dovermi costituire nel giudizio per sollevare eccezione di nullità e chiedere la dichiarazione di esecutorietà del decreto "opposto", non potendo argomentare nel merito (non conoscendo, per l'appunto , il contenuto dell'atto) posso chiedere di esplicare comunque le mie difese nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare senza richiedere, però, la remissione in termini poiché altrimenti andrei a sanare il difetto di notifica?

Relativamente al caso di specie, si rileva che la mancanza di tutti gli allegati all'interno della PEC di notifica potrebbe dar luogo ad inesistenza della stessa.

Tuttavia si segnala che con sentenza n. 18121/2016 la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese.

La stessa Suprema Corte peraltro con sentenza, 23 maggio 2012, n. 8095 aveva chiarito che, la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato, assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la reale comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio.

Tuttavia occorre rilevare che, in alcuni rarissimi casi gli allegati della PEC possono mancare a seguito di problemi tecnici verificatisi in una fase successiva al rilascio della ricevuta di avvenuta consegna e pertanto, qualora il mittente riuscisse a provare mediante esibizione della ricevuta di avvenuta consegna la presenza degli allegati all'interno della PEC di notifica, ben potrebbe essere rimesso in termini.

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