TAR Catanzaro: nullo l'atto di costituzione non conforme alla disciplina del PAT
30 Gennaio 2017
Il caso. Una società ha presentato ricorso al TAR di Catanzaro chiedendo l'annullamento, previa sospensione di efficacia, di alcuni atti relativi ad una procedura di gara per la realizzazione di un particolare impianto.
La mancanza della firma digitale impedisce di attestare la paternità dell'atto. Considerato che il deposito del ricorso è avvenuto successivamente al 1 gennaio 2017, data di avvio del PAT, e deve, quindi, essere assoggettato alla relativa disciplina, il TAR ritiene che la costituzione in giudizio della Regione Calabria non sia conforme al modello previsto ex lege. Nel caso in rassegna, l'Amministrazione resistente: a) ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dell'art. 9, comma 1, d.P.C.M. n. 40/2016 (che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale); b) ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, non attestandone la conformità all'originale, ex art. 136 comma 2-ter c.p.a. e art. 8, comma 2, d.P.C.M. n. 40/2016. Nel caso di specie, l'atto di costituzione manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 2, c.p.c., in quanto la mancanza della firma digitale apposta sull'atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità e, inoltre, in mancanza di tale attestazione, non è possibile ritenere conforme all'originale la copia digitale della procura prodotta. La costituzione in giudizio della Regione Calabria deve, pertanto, ritenersi nulla. |