La notifica telematica del ricorso si perfeziona nello stesso momento sia per il notificante che per il destinatario

Redazione scientifica
09 Giugno 2016

La Corte di Cassazione ha chiarito che non si può prescindere da un'interpretazione letterale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 e, quindi, non può esserci scissione tra il momento del perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario.

Il caso. Il ricorrente ha notificato alle controparti il ricorso per cassazione rispettivamente alle ore 23.31 e alle ore 23.35, come risulta dalle ricevute di accettazione, sostenendo che il limite delle ore 21 può spostare il momento del perfezionamento della notifica per il solo destinatario e non anche per il notificante.

Il momento di perfezionamento della notifica è lo stesso per notificante e destinatario. L'art. 16-septies, comma 2, d.l. n. 179/2012, osserva la Suprema Corte, stabilisce che le notificazioni telematiche effettuate dopo le ore 21 si considerano perfezionate alle ore 7 del giorno successivo. L'art. 147 c.p.c., richiamato dal comma 1, dispone inoltre che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Pertanto, nel caso in esame, la notificazione del ricorso deve considerarsi ex lege perfezionata il giorno successivo all'effettiva notifica, a termine ormai decorso.

Il chiaro tenore letterale della norma non permette un'interpretazione diversa poiché non è prevista una scissione tra il momento del perfezionamento della notifica per il notificante e quello della notifica per il destinatario, disposta espressamente, a diversi fini, dall'art. 16-quater d.l. n. 179/2012.

Per questi motivi, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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