Protocollo Tribunale di Marsala e Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Marsala

20 Giugno 2014

Protocollo d'intesa sul processo civile telematico tra il Tribunale di Marsala e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Marsala
Protocollo d'intesa deputato a concordare prassi operative comuni in vista dell'entrata in vigore del processo civile telematico in data 30 giugno 2014

Il Tribunale di Marsala ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala,

- premesso che preso il Tribunale di Marsala è già operativo il “processo civile telematico”, in forza delle autorizzazioni ministeriali del 31 gennaio 2012, 21 settembre 2012 e 10 aprile 2014, rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'

art. 62, comma 1, del d.m. 17 luglio 2008

e del successivo

art. 35, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

, si attribuito pieno valore legale alle trasmissioni di documenti ed atti informatici effettuate dal Tribunale e nei confronti di questo;

- premesso che, come noto, il 30 giugno 2014 segna il limite temporale di obbligatorietà per il deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo e degli atti processuali da parte dei difensori delle parti costituite,

ex art. 16-

bis

d.l. n. 179/2012

, convertito con modificazioni nella

l. n. 221/2012

;

- ritenuto opportuno individuare regole e prassi comuni che possano, nell'un tempo, minimizzare le difficoltà che potranno manifestarsi non appena entrata in vigore tale disciplina e consentire l'efficiente e veloce passaggio verso il nuovo sistema di interazione processuale, destinato, nelle dichiarate intenzioni del legislatore, a sostituire definitivamente il modello processuale improntato su base “cartacea”;

concordano

Articolo 1

Oggetto del presente protocollo è la definizione di regole organizzative condivise per l'adeguamento delle modalità di lavoro alle disposizioni in tema di “processo civile telematico”.

Articolo 2

Al fine di garantire e consentire l'efficiente operatività del personale amministrativo, e nella prospettiva della prossima obbligatorietà del “processo civile telematico”, gli utenti tutti si impegnano sin d'ora, anche per le procedure pendenti, a ricorrere il più possibile agli strumenti informatici per la consultazione a distanza degli atti e documenti inseriti nel fascicolo informatico e per la richiesta di copie degli stessi dunque evitando per tali attività l'accesso alle Cancellerie.

Articolo 3

Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del “processo civile telematico”, gli Avvocati depositeranno al Giudice una copia cartacea “di cortesia” degli atti già trasmessi telematicamente, costituita da una stampa corrispondente all'originale, ad esclusione degli scritti conclusionali

ex art. 190 c.p.c.

Articolo 4

Al fine di ricostruire i flussi della “busta telematica” e, dunque, verificare la regolarità e tempestività del deposito degli atti e, più in generale, delle comunicazioni processuali, gli Avvocati conserveranno e, a richiesta del Giudice, esibiranno la stampa della ricevuta generata dal proprio gestore PEC (cd.

RAC

) ed il messaggio di posta elettronica certificata contenente l'attestazione di avvenuta consegna della busta da parte dei sistemi ministeriali (cd.

RdAC

).

Articolo 5

I documenti allegati agli atti processuali verranno depositati in singoli files separati, ovvero evitando di scansionarli in un unico documento informatico.

Atteso che nell'applicativo di lettura degli atti in uso al Giudice (“consolle del magistrato”) non è visibile la “descrizione file” che può essere inserita nel redattore atti, ma solo il nome del file stesso, i documenti allegati agli atti di parte dovranno essere nominati in modo da renderne immediatamente comprensibile il contenuto.

In calce all'atto depositato è opportuno che sia indicato l'elenco dei documenti ad esso allegati.

Tali documenti, da ultimo, debbono essere numerati premettendo lo zero ai primi nove allegati (es. 01, 02, 03, etc.) e, nel caso in cui si producano documenti in numero superiore a cento, premettendo il doppio zero davanti alla prima decina e lo zero per le successive (es. 01, 02, 03 etc.) e, nel caso in cui si producano documenti in numero superiore a cento, premettendo il doppio zero davanti alla prima decina e lo zero per le successive (es. 001, 002, 003, 010, 020, etc.).

Articolo 6

Verranno adottate tutte le opportune iniziative al fine di divulgare il presente protocollo, sì da consentirne la conoscenza anche agli Avvocati non appartenenti al Consiglio dell'Ordine sottoscrittore.

Marsala, 20 giugno 2014.

Il Presidente Il Presidente

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala del Tribunale di Marsala

Tribunale di Marsala

Depositato in cancelleria

Marsala, lì 20 giugno 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gaspare Petro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Palazzo di Giustizia Marsala

Prot. n. 880/14 Fasc. n. 55

data 20 giugno 2014

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