È possibile la notifica in proprio a mezzo PEC di un titolo munito di formula esecutiva?

10 Febbraio 2017

È possibile la notifica in proprio a mezzo PEC da parte degli avvocati di un titolo (sentenza o decreto ingiuntivo) munito di formula esecutiva?

Ho richiesto alla Cancelleria l'attestazione di mancata opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il passaggio in giudicato di sentenze munite della formula esecutiva notificate a mezzo PEC. La Cancelleria sostiene che a tal fine non è sufficiente la scansione della copia (originale per l'avvocato che la richiede) rilasciata dalla stessa munita della formula esecutiva ma che anche la copia da consegnarsi al destinatario debba essere rilasciata dalla Cancelleria medesima e che, quindi, la notifica debba avvenire tramite il canale tradizionale dell'Ufficiale giudiziario. Qual è, quindi, il metodo di notifica corretto?

Il comma 2 dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 prevede espressamente che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. È quindi la stessa norma a prevedere che l'atto notificato possa essere originariamente su supporto cartaceo senza prevedere nessuna palese esclusione per la copia esecutiva.

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