Contributo unificato e deposito telematico di un pignoramento immobiliare senza istanza di vendita

12 Dicembre 2016

Devo fare un deposito telematico di un pignoramento immobiliare senza depositare l'istanza di vendita. Alla voce contributo unificato, cliccando l'importo, mi appare necessariamente la modalità di pagamento che non ho ancora effettuato e che farò al momento dell'istanza di vendita. Se non inserisco nulla la schermata mi dà errore. Come devo comportarmi?

Devo fare un deposito telematico di un pignoramento immobiliare senza depositare l'istanza di vendita. Alla voce di contributo unificato, cliccando l'importo di € 278,00= mi appare necessariamente la modalità di pagamento che non ho ancora fatto (e che farò con marche lottomatica al momento del deposito dell'istanza di vendita). Se non inserisco nulla la schermata mi dà errore ma la NIR mi mette il contributo e successivamente mi riappare nella busta il relativo importo. Come devo comportarmi?

La circolare ministeriale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I - n. 38550 del 3 marzo 2015 ha effettivamente chiarito che, il momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive è quello del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. Tuttavia, spetta all'avvocato scegliere in quale momento corrispondere il contributo che può anche essere corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, soprattutto in quei Tribunali in cui l'istanza di vendita, a causa dei lunghi tempi di accettazione degli atti introduttivi, viene inserita in fase di iscrizione a ruolo. Ad ogni buon conto, qualora il redattore dovesse chiedere l'importo del contributo in fase di redazione della busta, lo stesso potrà essere indicato selezionando contestualmente l'apposita opzione “a debito” per segnalare che verrà corrisposto in un secondo momento. Inoltre, qualora il redattore in uso consenta l'inserimento di ulteriori dati nella nota di iscrizione a ruolo, sarà opportuno inserire la seguente precisazione:

Si precisa che ai sensi della circolare ministeriale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio 1°- n. 38550 del 3/3/2015 si provvederà a versare il contributo unificato al momento dell'istanza di vendita così come indicato dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.