Deposito di copia informatica di ricorso analogico sottoscritto con firma autografa: è possibile la regolarizzazione?

Redazione scientifica
13 Marzo 2017

Il TAR Lazio si è pronunciato sull'estensibilità della sottoscrizione digitale in formato PAdES del Modulo deposito ricorso anche agli atti allegati oltre che sull'ammissibilità o meno del deposito di un atto di parte in formato diverso da quello prescritto dalle Regole tecniche.

Il caso. In un procedimento relativo all'annullamento di un provvedimento di esclusione dalla graduatoria di merito di un concorso, parte ricorrente ha depositato copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa, sottoscrivendo, invece, con firma digitale il relativo Modulo deposito ricorso secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 5, all. A, d.P.C.M. n. 40/2016.

La firma digitale PAdES si intende estesa a tutti gli atti allegati al Modulo deposito ricorso. Secondo il TAR Lazio, la locuzione contenuta nell'art. 6, comma 5, all. A, d.P.C.M. n. 40/2016 («la firma digitale PAdES si intende estesa a tutti i documenti contenuti nel Modulo» di trasmissione del ricorso), deve considerarsi riferita, «in senso onnicomprensivo», a tutti gli atti di parte allegati al Modulo stesso. Pertanto, qualora tali atti non siano stati sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito.

Nel caso di specie, il difensore ha depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa e privo di attestazione di conformità all'originale analogico notificato ex art. 136, comma 2-bis, c.p.a. che, ai sensi dell'art. 22 CAD, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto se la conformità all'originale stesso non viene espressamente disconosciuta. In caso di mancato disconoscimento, secondo la giurisprudenza formatasi relativamente alle tradizionali riproduzioni fotografiche cartacee (Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2001, n. 11445), non è consentito al Giudice contestare, oltre al valore giuridico dell'atto di parte, la provenienza della sottoscrizione.

Rimessa in termini la parte che deposita l'atto introduttivo in formato diverso da quello prescritto. Per quanto riguarda l'ammissibilità del deposito dell'atto di parte in un formato non consentito dalle regole tecniche, il TAR chiarisce che, in caso di deposito dell'atto introduttivo del giudizio in un formato diverso da quello richiesto dall'art. 12 d.P.C.M. n. 40/2016, in mancanza di un'espressa sanzione e analogamente a quanto statuito dalla giurisprudenza civile più recente (Trib. Milano, sez. IX civ, sent., 3 febbraio 2016, n. 1432) si può consentire la regolarizzazione dell'atto «onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell'originale cartaceo in formato PDF sottoscritto con firma digitale».

Pertanto, il Collegio dispone la rimessione in termini del ricorrente al fine di depositare la copia informatica autenticata dell'originale analogico, delle procure e delle notifiche effettuate in modalità cartacea ex art. 136, comma 2-ter, c.p.a. (eventualmente anche in modalità upload ai sensi dell'art. 136, comma 2-quater c.p.a.) oltre che per il deposito in giudizio della copia cartacea c.d. di cortesia mancante.