Notifica via PEC di copie informatiche: è sufficiente l’attestazione di conformità solo sulla relata di notifica?

13 Aprile 2016

L'attestazione di conformità sulle copie informatiche tratte dal fascicolo informatico, in caso di notifica a mezzo PEC, è sufficiente che venga effettuata nella relata di notifica?

L'attestazione di conformità sulle copie informatiche tratte dal fascicolo informatico, in caso di notifica a mezzo PEC, è sufficiente che venga effettuata nella relata di notifica?

L'art. 16-undecies d.l. n. 179/2012 prevede espressamente che le modalità di apposizione dell'attestazione di conformità su documento informatico separato o sullo stesso PDF di cui si attesta la conformità sono alternative solo nel caso in cui le copie informatiche debbano essere depositate telematicamente.

In caso di notifica a mezzo PEC, invece, l'art. 16-undecies prevede come unica opzione l'inserimento dell'attestazione di conformità all'interno della relata di notifica. Tale attestazione, ai sensi dell'art. 19-ter del provvedimento del 16 Aprile 2014 introdotto con decreto 28 dicembre 2015, pubblicato sul PST 8 gennaio 2015 ed in vigore dal 9 gennaio 2016 dovrà contenere, oltre a una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità, anche il relativo nome del file. Ne consegue che sarebbe assolutamente superfluo inserire una ulteriore attestazione di conformità all'infuori di quella già inserita nella relata di notifica.

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