On line le Linee Guida del processo tributario telematico

Redazione scientifica
13 Maggio 2016

Pubblicate il 12 maggio dal Direttore Generale delle finanze, le Linee Guide forniscono indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

Un manuale di 52 pagine che detta le linee guida del nuovo processo tributario telematico, già attivo in Toscana e Umbria dallo scorso 1 dicembre. È questo il contenuto della Circolare 2/DF pubblicata l'11 maggio 2016 dal Dipartimento delle Finanze per fornire indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) che consente alle parti del nuovo processo telematico, previa registrazione, di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l'apposito applicativo PTT.

Come illustrato nella Circolare in commento, infatti, ad oggi (ove è attivo il processo telematico), «una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il ricorrente/appellante ha l'obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia». La medesima procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica (come le controdeduzioni e altri atti processuali). Tutti gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d'ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

In questa prima fase attuativa del processo tributario telematico, è evidenziato nella Circolare, «vige il principio della facoltatività di tale scelta e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali». Ciò significa che ogni parte può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali modalità. E non solo, la scelta di una parte non vincola l'altra: la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, può avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e dei relativi documenti allegati. «Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello) - chiarisce la Circolare n. 2/DF - la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito».

Il documento di prassi, inoltre, elenca i canali dove ricevere assistenza e informazioni sul processo telematico, e precisamente il numero verde 800 051 052 e il pulsante “Assistenza Online” presente sulla home page del portale della giustizia tributaria.

*Fonte www.fiscopiu.it

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