Art. 1. Data del deposito degli atti inviati telematicamente
Ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, gli atti si considerano tempestivamente depositati in modalità telematica quando la ricevuta di avvenuta consegna venga generata entro la fine del giorno di scadenza (ore 23:59:59). Tuttavia, poiché la certezza della regolarità del deposito può aversi solo successivamente all'esecuzione dei controlli automatici (terzo messaggio di posta certificata) e, in ultima analisi, solo a seguito della verifica della regolarità degli atti da parte del Cancelliere (quarto messaggio), si consiglia agli Avvocati di evitare il deposito degli atti nelle ultime ore del giorno di scadenza, al fine di aver tempo e modo di rimediare ad eventuali propri errori tecnici.
Si evidenzia che, in ogni caso, la data e l'orario della ricevuta di avvenuta consegna sono
rilevabili direttamente dai Giudici dal “contenuto fascicolo” della Consolle del Magistrato.
È norma di prudenza quella di conservare le ricevute di avvenuta consegna relative ai depositi telematici, dacché le stesse costituiscono prova della tempestività dei depositi in caso di contestazione e possono risultare così decisive, per esempio, nelle istanze di rimessione in termini.
Art. 2. Atti da redigere informato PDF nativo
Si raccomanda l'osservanza delle regole tecniche di cui all'art. 12 Provv. Direttore Generale SIA 16 aprile 2014 in sede di redazione dell‘atto di parte.
In particolare, si ricorda che l' «atto principale» contenuto nella busta deve essere un pdf nativo, ovvero derivato dalla trasformazione in pdf di un documento testuale digitale. Non è conseguentemente ammessa, ad esempio, la scansione per immagini dell'atto principale e, quindi, l'Avvocato non può formare l'atto tradizionalmente su supporto cartaceo, firmarlo con la penna e poi scansionarlo per acquisirlo alla busta telematica.
Ove l'atto sia Inviato in formato non corretto, il Magistrato procedente valuterà se, compatibilmente con le peculiarità del rito, sia possibile invitare l'utente abilitato esterno (Avvocati, CTU ed altri Ausiliari) a rinnovare l'invio telematico nelle forme previste dalle
regole tecniche.
Art. 3. Procura alle liti
La procura può essere sottoscritta digitalmente dalla parte, ed in tal caso va controfirmata
digitalmente (con l'apposita funzione ”controfirma”) dall'Avvocato.
L'apposizione della firma digitale dell'Avvocato, anziché della controfirma, non costituisce vizio della procura.
La procura può essere altresì rilasciata dalla parte in formato cartaceo e deve essere sottoscritta manualmente, ai fini della certificazione dell'autografia, anche dall'Avvocato: essa andrà scansionata, in formato pdf immagine, e l'Avvocato vi apporrà infine, all'atto del deposito, anche la propria sottoscrizione digitale.
È sempre consigliata l'indicazione in procura dei riferimenti al giudizio per il quale la stessa viene rilasciata.
Art. 4. Implementazione del fascicolo informativo dei procedimenti introdotti con ricorso
AI fine di implementare il fascicolo informatico, per tutti i procedimenti in materia di lavoro e previdenza i difensori, In seguito al deposito del ricorso introduttivo cartaceo, sono invitati a trasmettere telematicamente nella stessa giornata, come allegato ad una “istanza generica”, copia in formato PDF immagine dell'atto introduttivo contenente il timbro di depositato, copia la quale sarà quindi caricata a cura della Cancelleria sul registro informatico.
Anche nei giudizi diversi da quelli di lavoro e previdenza, la Cancelleria procederà inoltre a scansionare ed acquisire senza indugio al SICID copia in formato pdf immagine dei ricorsi introduttivi dei procedimenti cautelari, degli accertamenti tecnici preventivi ex
artt
.
696
c.p.c.
, delle consulenze tecniche preventive ai fini della composizione della lite
ex
art.
696-
bis c.p.c.
, delle istanze di sospensione
ex
art.
351
c.p.c.
a condizione che queste ultime siano presentate con separato ricorso rispetto all'atto di appello.
Dal canto loro, al fine di facilitare le relative operazioni, i difensori dovranno depositare in forma sciolta il ricorso cartaceo da scansionare.
Il decreto dl fissazione dell'udienza sarà preferibilmente redatto dal Magistrato attraverso la Consolle o, comunque, esso sarà scansionato ed acquisito senza indugio al SICID dalla cancelleria, allo scopo dì consentire agli Avvocati di scaricare il ricorso ed il decreto, di autenticarli ex
art.
16
-bis, D.L. n.
179/2012
, comma 9
-bis, e di procedere alla relativa notifica alle altre parti.
Art. 5. Catalogazione dagli atti difensivi inviati telematicamente e modalità di scannerizzazione ed allegazione dei documenti prodotti
Gli Avvocati avranno cura, nell'utilizzo dei software redattori, di selezionare correttamente il tipo di deposito da effettuare, prediligendo le tipologie specifiche a quelle di “memoria generica" o "istanza generica”, ovvero, nell'ambito di queste ultime, a selezionare il tipo di istanza specifica (anticipazione udienza, istanza di esecutorietà, ecc) che eventualmente si accompagna a quel deposito: ciò in quanto il sistema renderà immediatamente intellegibile la data del deposito, intesa come data ed ora della ricevuta di avvenuta consegna, e registrerà correttamente il corrispondente evento.
Gli Avvocati predisporranno la busta telematica avendo cura che il nome del file sia descrittivo del contenuto del documento e che lo stesso sia preceduto da numerazione
progressiva (ad es.: 001, 002 etc.) e quindi esemplificativamente: “001 fattura.pdf” ovvero “002 invitoadadempiere.pdf” e così via. La documentazione da depositare non andrà pertanto inserita in un unico documento informatico, ma andranno creati singoli file allegati
per ciascun documento cartaceo che si intende depositare; andrà inoltre creato apposito file contenente indice dei documenti prodotti denominato “000indice.pdf”.
Art. 6. Estrazione di copie conformi di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo Informatico
In caso di estrazione con modalità telematiche di duplicati, copie analogiche e copie informatiche di atti e procedimenti ai sensi dell'
art.
9,
comma
9-
bis del
D.L.
n.
179/2012
convertito in
Legge
n.
221/2012
, l'Avvocato dovrà dichiarare espressamente di aver estratto i relativi duplicati e copie dagli atti di parte e degli ausiliari del giudice nonché dai procedimenti di quest'ultimo presenti nel fascicolo informatico ed attestarne quindi la conformità agli atti e procedimenti innanzi detti.
Art. 7. Notifiche telematiche
In caso di notifica effettuata con modalità telematiche ai sensi dell'art. 8-bis della Legge n. 53/1994, entro dieci giorni dall'iscrizione della causa a ruolo l'Avvocato procederà a depositare in cancelleria con modalità telematiche l'atto notificato.
In aggiunta al suddetto deposito telematico, al fine di ottimizzare la trattazione delle causa, l'Avvocato è inoltre invitato a depositare per la prima udienza copia su sopporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna relativo alla notifica effettuata, il tutto con attestazione di conformità agli atti depositati telematicamente, da cui dette copie cartacee sono tratte ai sensi dell'
art
.
23,
comma
1,
del
D.Lgs.
7
marzo
2005,
n.
82
.
Allo stesso modo, il Difensore provvederà al deposito di copia su supporto cartaceo qualora per ragioni oggettive non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato.
Art. 8. Copie di cortesia
Il Giudice potrà avanzare richiesta agli Avvocati di copia cartacea di cortesia degli atti difensivi nonché dei documenti prodotti o da produrre telematicamente con attestazione da parte del Difensore di conformità della copia cartacea agli atti trasmessi telematicamente. Tale copia, ove l'Avvocato ritenga di aderire alla richiesta, per quanto concerne comparse conclusionali, memorie di replica, note autorizzate e note difensive finali nelle cause con rito lavoro sarà depositata in cancelleria entro il termine previsto per l'invio dell'ultimo dei suddetti atti difensivi mentre per quanto concerne le memorie
ex art. 188, comma
6
c.p.c.
e le memorie
ex
art.
426
c.p.c.
sarà consegnata in cancelleria ovvero presentata direttamente al Giudice in udienza anche senza il tramite della Cancelleria.
Art. 9. Ordine di deposito di copia cartacea
Si ricorda che in base al disposto dell'
art.
16
-
bis comma
9, D.L.
18
ot
tobre
2012,
n.
179
convertito in
Legge
20
dicembre
2012,
n.
221
«Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche»,
ossia per motivi connessi ad esigenze processuali o di svolgimento dell'udienza, come a titolo meramente esemplificativo in caso di verificazione giudiziale e di conciliazione, in caso di contestazione della conformità all'originale della copia degli atti inviati telematicamente nonché in caso di istanza di provvisoria esecuzione ai sensi dell'
art.
642
,
I
comma
c.p.c.
di decreto ingiuntivo richiesto sulla base di titoli di credito, nel quale caso all'atto del deposito dell'originale del titolo da parte del difensore la cancelleria procederà alla formazione di un fascicolo cartaceo all'interno del quale sarà conservato il titolo in originale, debitamente custodito con le opportune precauzioni.
Art. 10. Atti per i quali è previsto l'obbligo di deposito telematico e atti esenti :casistica
A titolo esemplificativo, sono considerati atti endoprocessuali le memorie
ex
art.
426
c.p.c.
e le istanze dl correzione di errore materiale.
Trattandosi di procedimenti aventi una propria autonomia, esemplificativamente vanno invece depositati su supporto analogico i ricorsi volti ad ottenere provvedimenti cautelari in corso di causa, i ricorsi volti ad ottenere l'attuazione di misure cautelari ai sensi dell'
art.
669
-
duodecies
c.p.c.
, i reclami al collegio sia in caso di procedimenti cautelari che di volontaria
giurisdizione nonché le istanze volte ad ottenere ai sensi dell'
art.
669
-
decies
c.p.c.
la modifica ovvero la revoca di provvedimenti cautelari, sia nel caso in cui al provvedimento concesso ante causam non abbia fatto seguito l'introduzione del giudizio di merito, sia nel caso in cui in seguito al provvedimento cautelare ante causam sia stato introdotto il giudizio di merito sia infine nel caso in cui il provvedimento cautelare da modificare o revocare sia stato concesso nel corso del giudizio di merito.
Allo stesso modo, sempre a titolo esemplificativo, vanno depositati su supporto analogico i ricorsi volti ad ottenere la fissazione di udienza ex
art.
351
c.p.c.
per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, trattandosi comunque di istanza già inserita nell'atto di impugnazione e dunque integrativa di quest'ultimo, nonché le comparse di costituzione di nuovo difensore in aggiunta ovvero in sostituzione del precedente difensore.
Va inoltre depositato sempre su supporto cartaceo l'atto di chiamata in causa di terzo notificato, quale atto introduttivo del nuovo rapporto processuale instaurato con il terzo chiamato in causa.
Per quanto concerne il settore Volontaria Giurisdizione e Tutele dovranno essere depositati telematicamente gli atti endoprocessuali relativi a procedure che prevedono l'instaurazione del contraddittorio pur nell'ambito del rito camerale e quindi richiedenti il patrocinio del difensore (a titolo esemplificativo : procedimenti ex artt. 710,
709
c.p.c.,
artt. 9,
12 e
12-
bis Legge sul divorzio,
artt
.
33
7-
ter e
ss.
c.c.
, in materia di famiglia;
artt. 1105,
1129 c.c. in materia di condominio; procedimenti in materia societaria; procedimenti
ex artt.
28
e
29
L
egge
n.
794/1942
, procedimenti per cambio sesso, rettifica stato civile, Diniego Permessi Soggiorno per Stranieri). Si precisa che gli atti introduttivi di tali procedure dovranno essere invece depositati in cartaceo.
Facendo l'art. 16-bis cit. testualmente riferimento ad «atti di difensori precedentemente costituiti», dovranno inoltre essere depositati in cartaceo tutti i ricorsi autorizzativi che possono essere inoltrati dalla parte personalmente senza la necessaria assistenza e/o patrocinio del difensore (esemplificativamente: istanze ex
artt.
320,
374
e
375
c.c.
, istanze di riabilitazione per protesti, amministrazioni di sostegno, autorizzazione per rilascio passaporti,
actio interrogatoria ex art.
481
c
.
c
.; nomina curatore eredità giacente
ex art.
528
c
.
c
; procedimenti per declaratoria di Assenza e Morte Presunta; nomina interprete per sordomuti). Allo stesso modo, anche la documentazione richiesta in via integrativa dal Giudice inerente tali procedure dovrà essere depositata in cartaceo in quanto non interpretabile come atto endoprocessuale ma come atto di integrazione di precedente atto cartaceo.
Tutte le istanze relative alle procedure di tutela, curatela ed amministrazione dl sostegno in corso vanno depositate in cartaceo per le motivazioni di cui sopra.
Art. 11. Deposito di atti e documenti in udienza
Le parti che sottoscrivono il presente protocollo si danno reciprocamente atto delle difficoltà interpretative dell'
art.
16-
bis del
D.L.
n.
179/2012
nella parte in cui dispone che «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, lo trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», con particolare riferimento all'ammissibilità del deposito di atti e documenti (esemplificativamente: una citazione testimoniale, un ricorso notificato) nel corso dell'udienza.
Convengono pertanto, al riguardo, che l'
art.
16
-
bis D.L.
n.
179/2012
vada interpretato nel senso che la norma si riferisce ai soli depositi fuori udienza.
È comunque raccomandato il deposito telematico di tali atti processuali prima dell'udienza, ferma la facoltà del Giudice di disporre l'esibizione dell'originale o il deposito dell'atto cartaceo (ad esempio: il ricorso di lavoro notificato).
Nel caso in cui l'Avvocato abbia provveduto al deposito in udienza di un atto o documento, il Giudice potrà invitare il difensore ad inviare in giornata telematicamente anche copia informatica del medesimo atto o documento con le modalità ex d.m. n. 44/2011 in formato pdf immagine, al fine di implementare il fascicolo informatico: in tal caso l'Avvocato indicherà, nella nota di deposito che costituisce “atto principale” del depositi telematico, che l'atto allegato è copia informatica conforme del documento o dell'atto depositato in udienza e la Cancelleria lo accetterà come “evento particolare” “annotazione”.
Art. 12. Scambio degli atti e delle comparse tra i difensori
Ai sensi dell'
art.
1
del
D.M.
n.
209
del
15 ottobre 2012
- che ha abrogato l'
art.
13,
comma
4,
primo
periodo,
del
D.M.
n. 44/
2011
ove si prevedeva che «la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell'atto e dei documenti allegati» -
Io scambio degli atti e delle comparse depositate telematicamente si intende avvenuto con l'accettazione della busta del depositante da parte del Cancelliere.
La Cancelleria non dovrà pertanto comunicare all'Avvocato della controparte l'avvenuto deposito telematico di atti o documenti.
Lo scambio di copie di cortesia cartacee o a mezzo email tra gli Avvocati è pertanto lasciato alla libera determinazione e ad accordi tra le parti costituite.
Art. 13. Mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.
In seguito alla trasformazione del rito da sommario in ordinario ai sensi dell'
art.
667
c.p.c.
, la Cancelleria darà comunicazione ai difensori costituiti del nuovo numero di R.G. attribuito al procedimento e questi ultimi dovranno provvedere al deposito delle memorie
ex art. 426 c.p.c. con l'indicazione del nuovo numero di R.G..
Art. 14. Nota spese
Si ricorda ai Magistrati ed agli Avvocati che la nota spese potrà essere inviata telematicamente come allegato alle memorie ex
art.
190
c.p.c.
ovvero alle note
ex art. 429 o in sede di deposito delle altre memorie autorizzate in vista della decisione delle
controversie, salvo l'applicazione dell'
art.
9
L.
n.
53/1994
.
Art. 15. Deposito in Cancelleria di atti di apposizione a decreto ingiuntivo e di atti di impugnazione
Avuto riguardo alla natura digitale del fascicolo monitorio, gli Avvocati degli opponenti che notifichino in proprio l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sono tenuti a depositare telematicamente il relativo avviso ex artt. 645 comma 1, II periodo e 9 l. n. 53/1994. È consigliabile, almeno in una prima fase, che analogo deposito l'Avvocato effettui anche in caso di notifica dell'opposizione a mezzo Ufficiale Giudiziario.
Nei casi in cui è previsto che il Cancelliere debba prendere «nota sull'originale del procedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'
art
.
645
del
codice
di
procedura
civile
e dell'articolo
123
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l'Avvocato provvederà, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il Cancelliere del Giudice che ha pronunciato il provvedimento, come previsto dall'
art.
9,
comma
1
della
L
egge
n.
53/1994
.
L'avviso di opposizione dovrà essere effettuato selezionando "istanza generica” ed effettuando il deposito nel fascicolo informatico del decreto ingiuntivo, allegando all'atto principale, denominato “avviso di opposizione.pdf", copia informatica dell'atto di opposizione (completo della relazione di notifica) o, in caso di notifica a mezzo PEC, le ricevute di accettazione e di consegna. In tal caso, infatti, i sistemi consentono eccezionalmente all'Avvocato dell'opponente di effettuare il deposito di tale specifico atto in un fascicolo nel quale egli non è costituito.
Art. 16. Istanza di esecutività del decreto ingiuntivo
L'istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo dovrà essere proposta in modalità telematica, rientrando tra gli atti ricompresi nel Libro IV, Titolo l, Capo l, come richiamato dall'
art.
16-
bis comma
IV
del
D.L.
n.
179/2012
, utilizzando la forma della "istanza generica” ed il sottotipo “richiesta esecutorietà". In questa istanza l'Avvocato dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che non gli è stato notificato alcun atto di opposizione.
All'istanza di cui al comma 1 va allegato:
a) l'atto notificato (comprensivo della retata di notifica), scansionato in formato pdf immagine, se la notifica è stata eseguita a mezzo UNEP o a mezzo raccomandata ex L. n. 53/1994 ovvero
b) se la notifica è stata eseguita via PEC ex L. n.
53/1994
, il messaggio di porta elettronica con i relativi allegati e le ricevute di avvenuta consegna e quella di accettazione.
Al momento, poiché le specifiche DGSIA non sono state ancora del tutto implementate dalle software house, è possibile allegare tali documenti come "allegati semplici".
Presentata l'istanza di esecutività, il Giudice valuterà se richiedere all'Avvocato (mediante un procedimento di "sospensione" della concessione dell'esecutorietà) la visione dell'originale della notifica (se cartacea).
Effettuati i relativi controlli, contestualmente alla trasmissione dell'istanza di esecutorietà al Giudice, la Cancelleria procederà ad inserire nel fascicolo informatico specifica annotazione che dia atto che avverso il decreto ingiuntivo non è stata proposta opposizione.
Sulla base di detta annotazione della Cancelleria, il Giudice procederà quindi ad emettere il decreto di esecutorietà non prima di 50 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e comunque il più sollecitamente possibile scaduto tale termine, il tutto senza il rilascio da parte del Cancelliere di formale attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo.
Concesso il provvedimento, l'Avvocato depositerà in cancelleria la stampa (estratta da pst.giustizia.it) del Procedimento di concessione dell'esecutorietà ed il proprio decreto ingiuntivo notificato.
In caso di notifica via PEC, dovrà provvedere alla stampa del ricorso per ingiunzione, del decreto, della retata e dei messaggi di invio, accettazione e RAC e munirli di attestazione ex art. 9, comma 1-bis L. n. 53/1994.
Infine, il Cancelliere, cui spetta la spedizione in forma esecutiva del procedimento, munirà l'atto della formula, restituendolo all'Avvocato.
Art. 17. Modalità di deposito di atti e documenti eccedenti i 30 Mb
Non ci sono limiti al numero di documenti che gli avvocati possono depositare telematicamente ma occorre tenere conto che le specifiche tecniche impongono che dimensione massima della busta sia di 30 Mb.
Poiché il processo di cifratura dell'allegato della busta determina un aumento del “peso” della stessa pari quasi al doppio, è consigliato di evitare, se possibile, di sottoscrivere digitalmente i documenti che non richiedano specificamente la sottoscrizione digitale.
Si ricorda tuttavia che la firma digitale va apposta (e viene apposta in genere direttamente attraverso i software redattori) obbligatoriamente:
- all'atto principale
- alla procura (se depositata)
- alla nota di iscrizione a ruolo (NIR) se prescritta
- al file DatiAtto.xml.
È raccomandata la scansione dei documenti con la risoluzione più bassa consentita dal proprio dispositivo scanner (100/150 dpi in modalità TESTO” e “bianco/nero”, evitando anche di usare ”scala di grigi" o, peggio, il ”colore", a meno che ciò non risulti indispensabile avuto riguardo alla natura dei documenti da produrre, come ad esempio rilievi fotografici).
Per quanto concerne le modalità di scannerizzazione e di allegazione dei documenti da produrre unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, alle memorie istruttorie ovvero alle ulteriori istanze endoprocessuali, si rinvia altresì a quanto già indicato al primo capoverso dell'art. 5.
Nel caso in cui l'avvocato debba procedere alla trasmissione di una busta di peso superiore ai 30 Mb, anche alla luce dell'art. 51, comma 2, ultima parte del D.L. n.
90/2014
è ammesso l'invio di busta integrativa (o anche più buste) contenente (o contenenti) i documenti esclusi dall'invio principale, osservando le seguenti modalità operative:
RICORSO PER D.I.:
a) verificato che non si può contenere la busta entro i 30 Mb, si indica in calce al ricorso che l'invio sarà multiplo e che parte dei documenti sarà inclusa in altra busta;
b) ottenuto l'R.G., si provvede a depositare nuova busta sotto forma di “ProduzioneDocumentiRichiesti”, formando un “atto principale” nel quale si indicherà che lo stesso costituisce integrazione del primo deposito che non si era riusciti a contenere nelle dimensioni informatiche prescritte;
c) Per consentire al Cancelliere di individuare immediatamente che si tratta di deposito integrativo, l'atto principale della busta Integrativa dovrà essere preferibilmente nominato come “integrazione_busta_incapiente.pdf”;
d) Il Cancelliere, dopo che il fascicolo sarà passato allo stato “assegnato a giudice”, accetterà il secondo deposito come “deposito atto non codificato” eliminando l'evento proposto in automatico e selezionando la richiamata voce “deposito atto non codificato".
MEMORIE CHE COMPORTANO ALLEGAZIONI DOCUMENTALI (EX Art. 183, 426 c.p.c., etc.)
a) verificato che non si può contenere la busta entro i 30 Mb, si indica in memoria che l'invio sarà multipli e che parte dei documenti saranno inclusi in altra busta;
b) si procede subito dopo a depositare nuova busta della stessa tipologia del primo invio (es. “memoria 183”), formando un “atto principale“ nel quale si indicherà che lo stesso costituisce integrazione del primo deposito che non si era riusciti a contenere nelle dimensioni informatiche prescritte, in alternativa, potrà utilizzare la forma della “memoria generica” avendo cura di inserire nel campo ”note” proposto dal redattore che si tratta di integrazione documentale.
c) Per consentire al Cancelliere di individuare immediatamente che si tratta di deposito integrativo, l'atto principale della busta integrativa deve essere preferibilmente nominato come “Integrazione_ busta_incapiente.pdf”;
d) Il Cancelliere accetterà il deposito integrativo ancorché il sistema proponga la creazione di un identico evento rispetto a quello del primo deposito (es."depositate memorie 183 comma 6 n. 2 da avv...") oppure accettando anche in tal caso il deposito come “atto non codificato”.
Le parti del presente protocollo ritengono di dover interpretare l'
art.
51,
comma
2,
D.L.
24/6/2014,
n.
90
, nella parte in cui dispone che «Il deposito è tempestivo quando eseguito entro la fine del giorno di scadenza»
nel senso che, ai fini della tempestività del deposito, in caso di invio di buste multiple, per l'ultima di esse il sistema dovrà aver generato la ricevuta di avvenuta consegna entro la fine del giorno di scadenza. Si considereranno tempestive solo le buste contenenti atti e documenti per le quali la ricevuta di avvenuta consegna si sia generata entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza.
Art. 18. Istanze di liquidazione
ex art. 82, D.P.R. n. 115/2002
Si evidenzia che le istanze di liquidazione ex
art.
82,
d.P.R.
n.
115/2002
relative al Patrocinio a spese dello Stato in favore degli Avvocati nonché quelle di liquidazione dei compensi in favore degli Ausiliari del Giudice sono soggette ai medesimi criteri temporali previsti dall'
art.
44
D.L.
n. 90/2014
.
Ai fini della corretta gestione delle istanze, si suggerisce agli Avvocati, nella creazione della busta informatica con il redattore, di contrassegnare le istanze con il flag dell'urgenza.