Protocollo Tribunale di Perugia e Ordine degli avvocati di Perugia

16 Dicembre 2014

Protocollo per le udienze civili e per il processo civile telematico Tribunale di Perugia e Ordine degli Avvocati di Perugia
Protocollo per le udienze civili e per il processo civile telematico

stipulato tra le seguenti parti:

Tribunale di Perugia

Ordine degli avvocati di Perugia

Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i minori

Associazione Italiana Giovani Avvocati

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia

Camera Civile di Perugia

Articolo 1 – Indicazione dell'oggetto della causa

All'atto della iscrizione a ruolo i difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa codificazione.

Articolo 2 – Costituzione – Fascicolo di parte atti e documenti

All'atto della costituzione si raccomanda agli avvocati: di comunicare tempestivamente e comunque non appena possibile, alla controparte la propria costituzione; di predisporre il fascicolo di parte in aderenza a quanto previsto dall'

art. 74 disp. att. c.p.c.

e di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario. In caso di documenti allegati alle memorie, si raccomanda agli avvocati di curare l'inserimento all'interno del fascicolo dedicato e di rispettare la numerazione progressiva. Si raccomanda ulteriormente di depositare per le controparti un cd-rom o una chiavetta USB contenente la copia dei documenti che siano stati prodotti all'atto della costituzione, così come di inviare alle controparti nel corso del giudizio a mezzo posta elettronica certificata le memorie e i documenti depositati; in caso di file di grandi dimensioni gli stessi dovranno essere inseriti in cd-rom o in una chiavetta USB che verrà tempestivamente messa a disposizione delle controparti.

Per consentire il graduale passaggio al processo telematico e favorirne la consultazione telematica di atti e documenti, i difensori provvederanno a depositare una copia cartacea cortesia degli atti e dei documenti depositati telematicamente, con le seguenti modalità: le copie cartacee delle memorie ex

art. 183 n. 1, 2, 3 c.p.c.

e dei relativi documenti verranno consegnate unitariamente al Giudice all'udienza fissata per la discussione delle richieste istruttorie, dopo la scadenza dei termini ex art. 183 6° comma; qualora detta udienza non sia stata fissata le copie cartacee delle comparse conclusionali e delle memorie di replica verranno consegnate entro il giorno feriale successivo a quello di scadenza del termine per le memorie di replica.

Per agevolare la tempestiva presa in carico da parte del giudice, verrà depositata in ogni caso una copia cartacea di cortesia delle memorie contenenti istanze presentate fuori udienza entro il giorno successivo a quello del deposito telematico.

La Cancelleria provvederà a predisporre per ciascun Giudice apposita casella organizzata in cui i difensori inseriranno le proprie istanze presentate fuori udienza, le comparse conclusionali, le memorie di repliche e note spese le quali dovranno necessariamente indicare il numero di ruolo e il Giudice.

L'accesso dei difensori e dei loro collaboratori alla casella organizzata per la consegna delle copie di cortesia avverrà senza osservare turni o code secondo le modalità indicate dal responsabile dei servizi di cancelleria, ma senza onerose formalità.

Il mancato deposito delle copie cartacee di cortesia nei termini indicati non comporterà decadenza o penalizzazioni di alcun genere, fermo restando che lo stesso potrà essere ordinato dal giudice ai sensi dell'

art. 16-bis, comma 9, D.L. n. 179/2012

convertito con

L. n. 221/2012

.

Il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine monitoreranno l'andamento del servizio e, decorso un anno dalla firma del presente protocollo, verificheranno la funzionalità e la persistente opportunità di confermare il convenuto deposito delle copie cartacee, tenendo conto al riguardo del concreto impegno richiesto da questo incombente agli avvocati e alle cancellerie, degli intervenuti mutamenti nelle tecniche di redazione degli atti e di ogni altro utile elemento.

Articolo 3 – Numero di cause per ciascuna udienza – Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza.

In ciascuna udienza, compatibilmente coni ruoli di ciascun giudice verrà fissato un numero massimo di 10-15 cause, così da consentire una trattazione effettiva e decorosa.

L'udienza inizia di regola alle ore 9.00 salvo diversa indicazione nel provvedimento di fissazione di udienza.

Salva ogni diversa valutazione da parte di ciascun giudice, l'udienza civile verrà ordinata per fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei e precisamente:

- prima fascia dalle ore 9.00 alle ore 9.30: precisazione delle conclusioni, richiesta di ammissione dei mezzi di prova, giuramenti dei Consulenti Tecnici;

- seconda fascia dalle ore 9.30 alle ore 10.15: udienza di prima comparizione, verifica e declaratorie di contumacia delle parti, udienze di trattazione ove l'attività sia limitata alla sola concessione dei termini ex

art. 183, comma 6, c.p.c.

;

- terza fascia dalle ore 10.30 alle ore 13.00: adempimenti di durata non breve o che richiedono maggiore riservatezza, quali discussioni orali, di merito, assunzione delle prove, comparizioni personali delle parti, procedimento cautelari e possessori.

Resta salva la facoltà del singolo giudice di fissare, all'interno delle suddette fasce, orari più specifici per singole cause.

Articolo 4 – Puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti

Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.

In caso di mancata presenza di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza secondo le previsioni di cui all'art. 4 sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.

In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente priva del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli

artt. 181,

309,

631 c.p.c

., sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso – e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa – al termine dell'udienza.

Articolo 5- Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di ritardi sull'orario previsto.

Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, è auspicabile che il giudice ne dia tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.

Articolo 6 – Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza.

Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del giudice e anche del suo sostituto, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono o per posta elettronica.

Articolo 7 – Segnalazioni di cortesia da parte dei difensori

I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al C.T.U.): gli accordi transattivi intervenuti tra le parti: qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa; le cause rinviate ai sensi degli

artt. 181,

309,

631 c.p.c.

che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

Le segnalazioni al Giudice potranno essere fatte anche per e-mail all'indirizzo istituzionale del magistrato.

Articolo 8 – Cortesie tra difensori.

In caso di mancata presenza di uno dei difensori all'orario fissato per la trattazione della causa, l'altro o gli altri difensori cercheranno di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.

Articolo 9 – Segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie.

I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica. I difensori presteranno altresì la massima attenzione affinché nessun atto con le vecchie indicazioni venga depositato successivamente al mutamento della domiciliazione.

Articolo 10 – Tempi di trattazione dei processi.

Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testi, potranno essere fissate, ove se ne ravvisi la opportunità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato (e quindi anche in orario pomeridiano), compatibilmente con gli impegni dei difensori.

Articolo 11 – Rinvii in pendenza d'udienza

Nel caso in cui richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio.

In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Nella opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di costituzione dell'opposto all'udienza di prima comparizione e di contestuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il giudice istruttore, su richiesta del difensore della parte opponente, fisserà una nuova udienza di prima comparizione nel termine più breve possibile e comunque non oltre 30 giorni.

Articolo 12 – Redazione dei verbali di udienza

Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante strumenti informatici il giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori.

Si invitano i giudici a redigere il verbale tramite Consolle.

Articolo 13 – Deduzioni scritte da allegarsi al verbale di udienza.

I difensori avranno cura di limitare le richieste di allegazione al verbale di deduzioni scritte ai casi di effettiva necessità. In ogni caso, le note dovranno avere lunghezza limitata (massimo due pagine) e contenuto non esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte e potranno anche essere preventivamente trasmesse a mezzo e-mail al Giudice in modo da essere inserite nel verbale redatto al computer.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, le conclusioni dovranno essere redatte per esteso o tramite il richiamo a singoli atti, non con generico riferimento agli atti di causa; le medesime conclusioni potranno anche essere trasmesse a mezzo e-mail al Giudice in modo da essere inserite nel verbale redatto al computer.

Articolo 14 – Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza.

I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa.

La conoscenza della causa sarà assicurata anche dal sostituto processuale del difensore.

Articolo 15 – Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale.

I difensori indicheranno i capitoli su cui ciascun testimone dovrà essere interrogato.

I difensori eviteranno che l'indicazione dei capitoli di prova faccia generico riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula “vero che”.

L'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa (possibilmente e compatibilmente con la necessità di esaurire l'arretrato secondo il programma di cui all'

art

.

37 D.L. n. 98/2011

, convertito nella

Legge n. 111/2011

, all'interno di un arco temporale complessivo di un anno), con indicazione delle udienze e degli orari in cui ciascuno dei testi ammessi sarà sentito.

I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione o di comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza.

Il Giudice, nel rispetto e nei limiti delle indicazioni fornite dal Presidente, potrà delegare l'attività istruttoria, per una o più cause, al proprio GOT in affiancamento, fissando la prima udienza dinanzi al GOT e quindi l'udienza a cui il GOT dovrà rimettergli gli atti una volta completata l'attività delegata.

Il Giudice potrà richiedere ai difensori di inviargli per posta elettronica, in formato word o in pdf, i capitoli di prova ammessi, in tempo utile per la predisposizione del verbale d'udienza.

Articolo 16 – Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.

Nell'ordinanza ammissiva delle c.t.u. il giudice: a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi; b) specificherà se ed in quali limiti il c.t.u. possa acquisire ulteriori documenti; c) potrà incaricare il c.t.u. di svolgere il tentativo di bonario componimento della controversia; d) disciplinerà il sub-procedimento di c.t.u., prevedendo che il consulente raccolga le osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, e tenga conto dei loro rilievi e considerazioni nella redazione della relazione finale; e) disporrà che il c.t.u. invii la bozza di relazione sia ai consulenti di parte che agli avvocati, per posta elettronica certificata; f) disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale, ovvero trasmetta alle parti in allegato ad e-mail il testo della relazione.

In caso di rispetto dei termini per il deposito della consulenza, non saranno concessi rinvii per esame della consulenza tecnica medesima, se non sull'accordo delle parti.

Articolo 17 – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell'

art. 281-sexies c.p.c.

: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito all'uopo concesso.

Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

Articolo 18 – Stesura informatica della sentenza

Si auspica che il giudice provveda alla stesura della sentenza a mezzo di strumenti informatici e preferibilmente a mezzo Consolle, per consentire alla cancelleria la pubblicazione in automatico e agli avvocati la consultazione tramite PolisWeb.

Articolo 19 – Scritti su supporto informatico.

Al termine del processo al momento del deposito degli scritti difensivi conclusionali, i difensori invieranno al Giudice, per e-mail copia degli scritti difensivi, in particolare degli atti introduttivi e di quelli contenenti modifiche delle conclusioni in formato word o in pdf.

Articolo 20 – Comunicazione delle sentenze di appello

I difensori provvederanno a comunicare a ciascun giudice le impugnazioni proposte contro le sentenze emesse dallo stesso giudice e l'esito della impugnazione, consegnandogli copia della sentenza di grado superiore di conferma o di riforma; almeno sino all'attivazione di un automatismo generale di trasmissione interna di tali atti in via amministrativa.

Perugia, 16 dicembre 2014

Tribunale di Perugia

Ordine degli Avvocati di Perugia

Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia per i minori

Associazione Italiana Giovani Avvocati

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia

Camera Civile di Perugia

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a

redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.