È possibile la notifica via PEC del precetto e dell’atto di pignoramento presso terzi?

15 Maggio 2017

È possibile per l'avvocato (e in caso di risposta affermativa secondo quali modalità) notificare via PEC il precetto ed il contestuale atto di pignoramento presso terzi nei confronti di una società ancora attiva ma la cui sede legale è chiusa?

Notifica a mezzo PEC del precetto con connessa istanza e provvedimento presidenziale di esenzione dal rispetto del termine ex art. 482 c.p.c.: è possibile per l'avvocato (e in caso di risposta affermativa secondo quali modalità) notificare il medesimo precetto ed il contestuale atto di pignoramento presso terzi nei confronti di una società, la cui sede legale è chiusa (ma la stessa società è ancora attiva e l'indirizzo PEC risulta sia dall'INI-PEC sia dalla visura camerale storica)?

In via preliminare è opportuno rilevare che la l. n. 53/1994 esclude la possibilità di notificare in proprio atti che siano prerogativa dell'ufficiale giudiziario e, nel caso in esame, l'art. 482 c.p.c. prevede che la trascrizione venga effettuata proprio dall'ufficiale giudiziario. Tuttavia, nulla vieterebbe all'avvocato di notificare a mezzo PEC il precetto, che eccezionalmente potrà essere redatto su supporto cartaceo e scansionato, non potendo essere redatto in forma telematica, unitamente alla istanza e al pedissequo decreto, munite di attestazione di conformità da inserirsi nella relata di notifica.

Permane, comunque, l'impossibilità in capo all'avvocato di notificare a mezzo PEC il pignoramento presso terzi, prerogativa dell'ufficiale giudiziario a cui, ai fini dell'esecuzione, potranno essere consegnate le stampe delle ricevute di PEC e relativi messaggi e allegati attestati ai sensi dell'art. 9 l. n. 53/1994.

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