Tribunale di Perugia: valido il deposito cartaceo della comparsa di riassunzione

Redazione scientifica
15 Dicembre 2016

Il Tribunale di Perugia si è pronunciato in merito alla validità del deposito cartaceo della comparsa di riassunzione: è ragionevole escludere l'obbligo di utilizzo della modalità telematica solo per la prima costituzione in giudizio ma non per l'atto di riassunzione?

Banca convenuta ha sollevato un'eccezione di improcedibilità del giudizio a causa del mancato deposito, da parte dell'attrice, in forma telematica della comparsa di riassunzione.

La comparsa di riassunzione ha la stessa funzione della prima costituzione in giudizio. Osserva il Giudice che l'espressione «difensori delle parti precedentemente costituite», contenuta nell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, si riferisce ai difensori delle parti costituitesi dinanzi all'ufficio presso il quale si intende effettuare il deposito. L'iscrizione a ruolo della comparsa di riassunzione nella cancelleria del giudice designato come competente, infatti, è finalizzata a consentire di inserire nel ruolo dell'ufficio un processo che in precedenza non risultava pendente e, quindi, svolge la medesima funzione della prima iscrizione a ruolo dinanzi all'ufficio incompetente.

Il Tribunale, pertanto, ritiene irragionevole, a parità di funzione tra i due atti di costituzione, escludere l'obbligo di utilizzo della modalità telematica per la prima costituzione in giudizio e non escluderlo per la seconda.

Il deposito cartaceo della riassunzione raggiunge lo scopo proprio dell'atto. Anche volendo aderire alla tesi di parte convenuta secondo cui la comparsa di riassunzione, in quanto atto di parte già costituita, avrebbe dovuto essere depositato telematicamente ex art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, l'eventuale nullità di tale atto per inosservanza della forma dovrebbe ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo. Fine della comparsa di riassunzione dinanzi al giudice competente è, infatti, quello di prendere contatto con l'ufficio giudiziario presso cui deve proseguire il giudizio cancellato dal ruolo dell'ufficio incompetente oltre a quello di mettere a disposizione delle controparti i documenti allegati alla comparsa stessa. Poiché entrambi tali obiettivi possono ritenersi raggiunti mediante il deposito cartaceo dell'atto e del relativo fascicolo di parte, il Tribunale di Perugia dispone la prosecuzione del giudizio.

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