Nuove domande frequenti sul PAT: deposito telematico
16 Gennaio 2017
Come devono essere depositati gli atti e gli scritti difensivi relativi a ricorsi proposti ante 1 gennaio 2017? Per i ricorsi che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, all. 2, c.p.a., introdotto dall'art. 7 d.l. 31 agosto 2016, n. 168, non seguono le regole del PAT, la validità legale è attribuita al deposito cartaceo, ma la parte deve continuare a inviare, sebbene non utilizzando i Moduli del PAT (e dunque senza l'utilizzo del “Modulo deposito ricorso” e “Moduli deposito atto”), gli atti anche in formato digitale. Il sistema “blocca” i depositi effettuati con il “canale PAT” di scritti e documenti che si riferiscono a ricorsi proposti prima del 1 gennaio 2017. Tale regola si estende alla proposizione di motivi aggiunti di ricorsi incardinati prima del 1 gennaio 2017, anche quando, con i motivi aggiunti, sono impugnati atti nuovi.
Quando è consentito il deposito tramite Upload? Il deposito senza l'utilizzo della PEC è consentito, utilizzando la funzionalità di UPLOAD all'interno dell'area riservata del Portale dell'Avvocato, in tre casi: a. a causa di problemi tecnici relativi al gestore di PEC della Giustizia amministrativa, segnalati nel sito istituzionale; b. a causa di problemi tecnici imputabili al proprio gestore di PEC. Tale disservizio dovrà essere debitamente documentato. c. Quando il singolo documento da depositare eccede i 10 MB
In fase di upload è prevista una scadenza temporale della sessione? La durata massima di una sessione di caricamento tramite upload è di 45 minuti. La velocità di upload è legata alla velocità reale della propria connessione internet.
Come posso verificare che il deposito tramite PEC sia avvenuto correttamente? L'invio tramite PEC genera automaticamente due ricevute: a. ricevuta di accettazione (generata dal primo gestore di PEC); b. ricevuta di consegna (generata dal gestore di PEC dal destinatario). Il Sistema della G.A. genera poi, entro le 24 ore successive, una terza ricevuta PEC. La terza PEC contiene le informazioni sul deposito (conferma di avvenuto deposito o motivazione per cui il deposito non è andato a buon fine). In caso di mancata ricezione della terza PEC nei tempi previsti dalle regole tecniche, controllare che la propria casella di posta PEC non sia piena.
Cosa posso fare se il deposito non va a buon fine? È necessario sanare le anomalie indicate nella PEC di risposta generata dal sistema (terza PEC).
Dove è possibile verificare il Numero di Registro Generale (NRG) per poter, ad esempio, depositare gli atti successivi al ricorso introduttivo? Il NRG è fornito automaticamente dal Sistema Informativo della GA nella PEC che conferma l'avvenuto deposito. È possibile, poi, verificare l'NRG e tutte le altre informazioni sui propri depositi accedendo alla propria area riservata del Portale dell'Avvocato. Nel caso in cui gli atti depositati non risultino visibili, la problematica è riconducibile principalmente ai due seguenti casi: a. non sono trascorse almeno 2-3 ore dal deposito; b. il browser non risulta correttamente configurato. Ad esempio, è necessario abilitare i POP-UP, in quanto i documenti sono aperti in schermate differenti da quella principale, e controllare i livelli di protezione antivirus e firewall.
Quale modalità devono seguire i domiciliatari non avvocati per depositare gli scritti e gli atti difensivi? Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, all. 2, c.p.a., inserito dall'art. 7 d.l. 31 agosto 2016, n. 168, sino al 31 dicembre 2017, i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Prima di procedere al deposito, il domiciliatario non avvocato deve essere identificato presso la Segreteria dell'Ufficio giudiziario, recandosi presso la stessa munito di documento di riconoscimento, codice fiscale e PEC. È sufficiente accreditarsi una prima volta dopo il 1 gennaio 2017, atteso che la PEC oggetto di accreditoviene registrata in una banca dati ed è quindi sempre “riconosciuta” dal sistema. I domiciliatari che sono anche avvocati utilizzano la PEC risultante dai pubblici registri gestiti dal Ministero della Giustizia.
Cosa accade in caso di deposito multiplo di identici scritti o atti difensivi? Nel caso siano effettuati depositi multipli di un identico atto difensivo, la Segreteria, qualora si accorga dell'anomaloi, invia all'avvocato una "comunicazione di cortesia", segnalandogli l'accaduto per le sue successive determinazioni.
Cosa accade in caso di deposito di scritto difensivo o di documento in un ricorso diverso da quello al quale lo scritto o l'atto si riferisce? Il deposito erroneo ha validità legale essendo stato determinato dal difensore che ha indicato nel "Modulo atto" il numero di RG del ricorso nel quale l'atto o il documento doveva essere inserito ed ha espresso la sua volontà attraverso la firma digitale del modulo. L'avvocato può tuttavia chiedere formalmente di annullare il deposito effettuato nel fascicolo erroneamente indicato e può comunque effettuare un nuovo deposito, con una nuova data e un nuovo numero di protocollo. Se è la Segreteria che si avvede dell'errore invia all'avvocato una "comunicazione di cortesia". La Segreteria non può procedere nè d'ufficio nè su richiesta di parte, al trasferimento dell'atto difensivo o del documento in altro fascicolo.
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