Il Giudice del Registro cancella d'ufficio le PEC inattive

Redazione scientifica
26 Maggio 2016

Facendo seguito all'avviso con cui lo scorso 8 febbraio la Camera di Commercio di Milano invitava le imprese a comunicare un nuovo indirizzo PEC in sostituzione di quello già iscritto ma inattivo, il Giudice del Registro ha disposto la cancellazione d'ufficio della revoca o cessazione degli indirizzi PEC relativi a 20.559 imprese e società che non hanno provveduto all'adempimento richiesto.

Facendo seguito all'avviso con cui lo scorso 8 febbraio la Camera di Commercio di Milano invitava le imprese a comunicare un nuovo indirizzo PEC in sostituzione di quello già iscritto ma inattivo, il Giudice del Registro ha disposto la cancellazione d'ufficio della revoca o cessazione degli indirizzi PEC relativi a 20.559 imprese e società che non hanno provveduto all'adempimento richiesto.

Indirizzi PEC iscritti al Registro delle imprese. Come prevede l'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese, disposizione sostanzialmente ricalcata dall'art. 5, comma 2, d.l. n. 179/2012 per le imprese individuali. Gli indirizzi PEC iscritti devono poi essere mantenuti attivi nel tempo, in caso contrario l'ufficio del Registro potrà chiedere alle imprese la riattivazione o l'iscrizione di un nuovo indirizzo.

Cancellazione d'ufficio per gli indirizzi inattivi. Proprio per questi motivi l'Ufficio milanese ha avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio della revoca/cessazione degli indirizzi PEC di oltre 20mila imprese risultati inattivi secondo le rilevazioni di Infocamere scpa. Il provvedimento del Conservatore del Registro dello scorso 8 febbraio che invitava all'aggiornamento degli indirizzi PEC è stato pubblicato sull'albo camerale online e, scaduto il termine mensile posto a disposizione degli interessati, l'Ufficio del Registro chiede al Giudice di disporre d'ufficio l'iscrizione della revoca/cessazione degli indirizzi rimasti comunque inattivi, presupponendo che le imprese interessate siano già state cancellate dal Registro.

La notifica del provvedimento di cancellazione avverrà mediante pubblicazione sull'albo camerale online per 7 giorni consecutivi, alla cui scadenza decorrerà il termine di 15 giorni per l'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 2192 c.c..

* fonte www.ilsocietario.it

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