Notifica PEC alla p.a.: valida se effettuata all'indirizzo risultante dal registro IPA?

Redazione scientifica
26 Luglio 2017

Ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una p.a. non è possibile utilizzare qualunque indirizzo PEC ma solo quelli inseriti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Società controinteressata ha eccepito la nullità/inesistenza delle notificazioni eseguite dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente agli indirizzi PEC risultanti dal Registro IPA.

Osserva il TAR Palermo che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non è possibile utilizzare qualunque indirizzo PEC ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarlo entro il 30 novembre 2014 ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.

Nel caso di specie, deve quindi ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla p.a. resistente in quanto, poiché l'ente non aveva indicato alcun indirizzo PEC in un pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione ai sensi dell'art. 16 cit., la notifica poteva essere eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee. Il Registro IPA, infatti, a seguito della modifica operata dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), n. 1, d.l. n. 90/2014, non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC da utilizzare per notificazioni e comunicazioni.

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