Nulla la notifica del ricorso ad un indirizzo PEC non inserito nel registro del Ministero
26 Settembre 2017
Il TAR Basilicata ha accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica effettuata ad un indirizzo PEC non inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ma estratto dal registro Indicepa.gov..
Nulla la notifica effettuata all'indirizzo PEC risultante da Indicepa.gov.. Il Tribunale, infatti, ricorda che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una p.a. non è possibile utilizzare qualunque indirizzo PEC, ma esclusivamente quelli inseriti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (di cui all'art. 16, n. 12, d.l. n. 179/2012) al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione la notificazione degli atti processuali può essere eseguita solo con modalità cartacee (TAR Sicilia, sez. III, 13 luglio 2017, n. 1842; v. Notifica PEC alla p.a.: valida se effettuata all'indirizzo risultante dal registro IPA? in ilProcessotelematico.it).
È onere del ricorrente verificare l'utilizzabilità della PEC ai fini della notifica. Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, inoltre, la fattispecie in esame non integra il caso dell'errore scusabile poiché, nonostante l'indirizzo PEC fosse stato indicato sul sito internet dell'Azienda sanitaria intimata quale recapito utilizzabile per la notificazione del ricorso, incombe sul ricorrente l'onere di verificare se tale recapito sia effettivamente utile ai fini della notifica, consultando i registri individuati dalla normativa di riferimento. |