Nulla la notifica del ricorso a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore del PAT

Redazione scientifica
26 Ottobre 2016

Secondo il TAR Lombardia, sino all'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, la notifica a mezzo PEC effettuata dal difensore in mancanza di una specifica disciplina, non costituisce forma ordinaria di notificazione.

Chiamato a pronunciarsi in merito a un ricorso per ottemperanza notificato via PEC dal difensore di parte ricorrente, il TAR Lombardia ha rilevato che forma ordinaria di notificazione nel processo amministrativo telematico è quella effettuata consegnando al destinatario copia conforme di un atto cartaceo, previa apposizione di una relazione anch'essa cartacea con le forme previste dalla legge processuale civile ovvero dalla normativa speciale.

Le notifiche telematiche effettuate direttamente dal difensore, sino alla data di entrata in vigore del processo amministrativo telematico, prevista per il 1 gennaio 2017, devono quindi, considerarsi nulle, in assenza di una specifica disciplina riferita al vigente processo amministrativo, a meno che non siano previamente autorizzate dal Presidente del TAR ex art. 52 c.p.a.. Tale nullità potrebbe, comunque, essere sanata tramite la costituzione delle parti intimate, secondo il principio del raggiungimento dello scopo ovvero con l'applicazione dell'istituto dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a..

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