Memoria senza firma digitale: valida se depositata con Modulo deposito atti

Redazione scientifica
27 Marzo 2017

Il TAR Calabria si è pronunciato in merito all'ammissibilità di una memoria non sottoscritta digitalmente ma depositata mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito atti.

In un procedimento per l'annullamento di un Bando di gara e del Capitolato speciale di appalto, il TAR Calabria si è pronunciato, in limine litis, in merito alla validità della memoria depositata dal Comune resistente senza sottoscrizione digitale.

Secondo il Collegio tale memoria può ritenersi valida in quanto depositata mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito atto secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 5, all. A, d.P.C.M. n. 40/2016 che stabilisce che la firma digitale PAdES di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in esso contenuti.

A supporto di tale conclusione vi è il rilievo che il comma 4 dell'art. 6, all. A, d.P.C.M. n. 40/2016 fa riferimento all'”atto” e la considerazione che, poiché i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, l'estensione della firma digitale PAdES a tutti i documenti contenuti nel Modulo deve intendersi riferita «in senso onnicomprensivo» a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo.

Pertanto, qualora tali atti non siano stati sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe.

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