Registro IPA non più “pubblico elenco” per le notificazioni via PEC
27 Giugno 2016
Non utilizzabilità del registro IPA quale pubblico elenco. Nella nota si legge che, nel riscontrare una segnalazione in merito alla non utilizzabilità del registro IPA quale “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, sulla premessa che l'art. 16-ter d.l. n. 179/2012, così come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a), d.l. n. 90/2014 non contiene più il richiamo al comma 8 dell'art. 16 d.l. n. 185/2008, la Direzione Generale ha affermato erroneamente che «non possa ritenersi che l'attuale formulazione del citato articolo 16-ter sia il frutto di una mera dimenticanza del legislatore e che, di conseguenza, l'indice pa, dal 19 agosto 2014, non possa più essere considerato “elenco pubblico”».
Il registro delle pubbliche amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia. In realtà, mentre con l'art. 16 d.l. n. 185/2008 è stato istituito il cosiddetto registro pa con la previsione che «le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica», la norma dell'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 disciplina, invece, il cosiddetto registro delle pa tenuto dal Ministero della giustizia al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche comunicano quindi al Ministero della Giustizia, entro il 30 novembre 2014, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
L'invito del Direttore Generale della Giustizia civile. Così ricostruito il contesto normativo di riferimento, si deve dunque ritenere che il registro IPA non può essere considerato più “pubblico elenco” secondo il fine descritto sopra. «In considerazione della delicatezza della questione e al precipuo fine di evitare che il diverso orientamento espresso dalla Direzione Generale nella risposta sopra citata possa essere invocato per sostenere l'utilizzabilità del registro IPA quale “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale», conclude il Direttore «si invitano le SS.LL. ad assicurare idonea diffusione della presente nota, rispettivamente, presso gli uffici giudiziari e presso i Consigli dell'ordine territoriali».
*tratto da www.dirittoegiustizia.it |