PAT: la Camera conferma la proroga del termine per la sottoscrizione degli atti con firma digitale
27 Luglio 2016
Sottoscrizione degli atti con firma digitale. La Camera dei Deputati, esaminando, a partire dal 25 luglio 2016, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 117/2016 (pubblicato in G.U. n. 151, del 30 giugno 2016) interviene sulla disciplina del processo amministrativo telematico, prorogando di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Il termine, che era stato fissato inizialmente al primo luglio 2016, è stato adesso posticipato alla data del primo gennaio 2017. Dunque, la sottoscrizione di tutti gli atti processuali con modalità digitali, diventerà obbligatoria per tutte le parti del processo, incluso il giudice, a partire dal primo gennaio 2017. E' stato precisato, però, che fino al 31 marzo è ancora possibile utilizzare indifferentemente le modalità telematiche o quelle tradizionali. Il provvedimento consente altresì la «sperimentazione delle regole tecnico-operative per l'applicazione del processo civile telematico, intervenendo sulle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo».
Le assunzioni straordinarie. Nel corso dell'esame parlamentare la Commissione Giustizia ha provveduto ad integrare il contenuto del citato provvedimento attraverso l'introduzione di disposizioni che consentono al Ministero della Giustizia di procedere ad assunzioni straordinarie. Nello specifico, il Ministero può assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2016-2018, fino a mille unità di personale amministrativo non dirigenziale da inserire nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale potrà essere selezionato tramite il bando di nuovi concorsi oppure attingendo a graduatorie ancora valide. Il Ministero della Giustizia è autorizzato altresì «ad assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali, attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province».
*fonte www.dirittoegiustizia.it |