Ricorso cautelare ante causam
20 Febbraio 2016
Scheda riassuntiva
Dati e documenti necessari: - Dati delle parti: Denominazione/Cognome e nome, Natura giuridica. Anche se non obbligatorio, è consigliabile inserire per il soggetto rappresentato, il codice fiscale, al fine di avere una, se previsto dal proprio redattore, la creazione di una Nota di iscrizione a ruolo completa - Valore della controversia - Importo del contributo unificato - Atto Principale: Ricorso, senza nota spese e decreto, privo della delega a margine, in formato pdf ottenuto dalla conversione di un testo di videoscrittura - Procura alle liti: In calce, su foglio separato come previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., così come modificato dall'articolo 45, comma 9, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il foglio che riporta il mandato conferito dalla parte all'avvocato va stampato, fatto sottoscrivere dalla stessa, firmato dall'avvocato per autentica e acquisito tramite lo scanner; quest'ultima operazione è necessaria per trasformare nuovamente il documento da cartaceo in un documento digitale, in formato PDF di tipo immagine. Ricordarsi di indicare il tipo di allegato come PROCURA ALLE LITI. - Nota iscrizione a Ruolo: prodotta con la videoscrittura o realizzata in automatico dal redattore. Deve essere in formato pdf testo, se non prodotta automaticamente dal redattore. Ricordarsi di indicare il tipo di allegato specifico, Nota Iscrizione a ruolo - Allegati a supporto della domanda, nei formati previsti dalle specifiche tecniche del Ministero della giustizia - Eventuale attestazione di conformità relativa agli allegati derivanti da scansioni di documenti cartacei o copie informatiche scaricate dal Portale dei Servizi Telematici o Punto di Accesso. Il processo di redazione vede come primi dati da inserire:
Altre informazioni necessarie ai fini del deposito sono l'indicazione del tipo di atto, in questo caso Ricorso Cautelare Ante Causam, ed il valore della causa. In alcuni redattori è possibile inserire anche i riferimenti di un eventuale fascicolo di merito (Ufficio e numero di ruolo). Inserimento dati delle parti e associazione Parte/Avvocato
L'inserimento dei dati delle parti del procedimento varia a seconda del tipo di atto telematico che si sta realizzando. Nel caso del Ricorso Cautelare Ante Causam è necessario indicare almeno un soggetto Parte o Attore cioè colui che introduce il procedimento e almeno una Controparte cioè il soggetto contro cui si ricorre. Le regole ministeriali prevedono come dati obbligatori per le Anagrafiche dei partecipanti, l'indicazione della “Natura giuridica” da selezionarsi dall'apposita tabella fornita dal Ministero e la Denominazione o Cognome del soggetto. Ogni altro elemento di norma mostrato nelle schede dei redattori è opzionale. È bene però ricordare che per ottenere una eventuale e completa compilazione automatica della Nota di Iscrizione a ruolo, potrebbe essere richiesto l'inserimento almeno del Codice Fiscale e del Nome, se persona fisica, della parte rappresentata. Se si vuole è sempre possibile inserire anche l'indirizzo del soggetto. In tal caso dovranno essere compilati tutti i campi mostrati e di norma evidenziati in rosso, pena la generazione di un errore nella fase di deposito. Una volta inserite le anagrafiche, si procede di norma, con l'associazione tra Avvocato depositante e Parte rappresentata. Tale associazione in base alle funzioni del redattore utilizzato, può essere fatta anche tra più Avvocati e più parti.
Sarà quindi richiesto di confermare o inserire i dati del difensore cioè dell'avvocato che effettua il deposito, verificarne i dati del domicilio eletto per il procedimento. Come sopra espresso, è possibile in alcuni redattori inserire i dati relativi al fascicolo di merito, se presente. Questi dati consistono nell'indicazione dell'ufficio e nell'R.G. Estremi pagamento Contributo unificato e diritti di cancelleria
Un ulteriore passaggio obbligatorio riguarda l'inserimento delle informazioni relative al pagamento del Contributo Unificato e dei diritti di cancelleria. Nel caso in cui il procedimento che si sta iscrivendo a ruolo, non prevede il pagamento del contributo unificato poiché “Esente”, sarà necessario spuntare l'apposita casella o opzione presente nel redattore utilizzato e procedere senza inserire altro dato. Altrimenti andrà inserito l'importo del contributo e la modalità con cui è stato pagato. E' altresì sempre possibile indicare l'opzione “A debito”.
Le tipologie previste sono le seguenti: - Nessuno/Telematico (da usarsi in caso di pagamento telematico o tramite F23 di cui però non si dispone del codice identificativo) - Bollettino postale - Marche Lottomatica - Modello F23
Ognuna delle modalità sopra indicate, eccezion fatta per la prima, richiede l'inserimento di specifiche informazioni:
NB: nella news della DGISA del 29/10/2015 (Modifiche ai sistemi dell'Area Civile – Novembre 2015) si riporta quanto segue: Gestione dei pagamenti tradizionali - Nell'ambito dei registri di cancelleria è stata introdotta la gestione dei pagamenti tradizionali (F23, bollettino postale o contrassegno Lottomatica) che permette di verificare – a livello nazionale - se quel pagamento è già stato utilizzato in altre procedure. La funzionalità si utilizza nel caso in cui pervenga in cancelleria un originale di ricevuta di pagamento o una scansione allegata ad un deposito telematico. La registrazione del pagamento tradizionale sul PST avviene nel contesto della stessa transazione dell'iscrizione a ruolo; eventuali errori nella registrazione/annullamento del pagamento il fallimento dell'iscrizione a ruolo, sia esso manuale oppure telematico. Se in un deposito viene specificata sia la ricevuta telematica (indicizzata negli allegati) sia l'identificativo del pagamento tradizionale, il sistema considera per default la ricevuta telematica e quindi sarà attivata la gestione dei pagamenti telematici.
Per quanto riguarda il Pagamento Telematico, alcuni redattori consentono di verificare i dati contenuti nella ricevuta prelevata e quindi controllare che sia effettivamente quella giusta.
Allegare ricevute di accettazione e consegna di notifiche telematiche
L'inserimento nel deposito, dei riferimenti a eventuali notifiche in proprio effettuate a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis Legge 53/1994, richiede che il depositante abbia disponibili sul proprio sistema, le ricevute di Accettazione (RAC) e di Avvenuta Consegna (RDAC), salvate in uno dei formati consentiti, eml o msg.
Per consentire al giudice, tramite le funzioni della Consolle del Magistrato, di prendere corretta visione delle suddette ricevute e verificare l'esatta corrispondenza tra atto notificato e atto depositato (viene calcolato e confrontato l'hash di entrambi i documenti ed eventualmente segnalate eventuali difformità), sono stati create due specifiche tipologie di allegati che a loro volta richiedono una serie di informazioni aggiuntive. Anche se tra loro i vari redattori operano in modo diverso (ad esempio Cliens richiede una volta sola e in fase di inserimento della RDAC i dati del soggetto notificato e propone all'utente la scelta dell'atto notificato contenuto nella RDAC e lo inserisce come atto principale del deposito in modo vi sia l'esatta corrispondenza tra i due) i dati da raccogliere sono sostanzialmente gli stessi.
Notifica di Accettazione: ad esempio "Accettazione_Notifica_Rossi.eml" Codice Fiscale del Soggetto notificato Indirizzo PEC del Soggetto notificato Pubblico Elenco da cui si è attinto l'indirizzo PEC, scelto tra: - INIPEC professionisti - RegistroImprese - ReGIndE - IPA (non più considerabile “pubblico elenco” e sostituito dal ReGIndE PP.AA. ma ancora previsto dalle specifiche ministeriali) - Altro
Notifica di Avvenuta Consegna: ad esempio "Consegna_Notifica_Rossi.eml" Codice Fiscale del Soggetto notificato Indirizzo PEC del Soggetto notificato Pubblico Elenco da cui si è attinto l'indirizzo PEC, scelto tra: - INIPEC professionisti - RegistroImprese - ReGIndE - IPA (non più considerabile “pubblico elenco” e sostituito dal ReGIndE PP.AA. ma ancora previsto dalle specifiche ministeriali) - Altro
Anche l'indirizzo Pec del soggetto notificato può essere o meno automaticamente estratto dal redattore dal file daticert.xml contenuto all'interno del messaggio stesso e posposto all'utente. In caso di più soggetti destinatari di una stessa notifica, sarà necessario ripetere l'inserimento delle diverse ricevute di Avvenuta Consegna. È bene ricordare che gli allegati .msg o .eml relativi a messaggi PEC non devono essere mai rifirmati dal depositante poiché contengono già la firma digitale apposta dal gestore PEC che le ha emesse. Una eventuale ulteriore firma ne impedirebbe la corretta ricezione lato cancelleria con conseguente possibile errore e rifiuto del deposito. Inserimento Atto principale e Allegati semplici e specifici
A questo punto è necessario procedere con:
Per questi ultimi sarà necessario procedere all'attestazione di autenticità, che può essere inserita nei singoli documenti, i quali però andranno obbligatoriamente firmati digitalmente, oppure prodotta come documento separato, in formato pdf e in cui saranno riportati, i nomi dei documenti di cui si sta attestando la conformità e per ognuno, una “sintetica” descrizione. Il documento risultante dovrà essere inserito tra gli allegati della busta telematica, con uno specifico tipo “Attestazione di Conformità”. I documenti presenti nell'attestazione di conformità non devono essere firmati digitalmente. Anche in questo caso, alcuni redattori offrono automatismi o semplificazioni, per la produzione dell'attestazione su documento separato e per il suo corretto inserimento tra gli allegati.
In base al tipo di redattore utilizzato, i documenti possono essere prelevati da un eventuale fascicolo in precedenza creato, da cartelle presenti sul proprio computer o creati contestualmente tramite l'attivazione di programmi di video scrittura. È bene prestare attenzione al nome dato ad ogni documento durante la fase di salvataggio; infatti il nome non deve contenere caratteri speciali (+ - & % £ $, ecc.), lettere accentate o punteggiatura ( ovviamente fatto salvo il punto che precede l'estensione del documento, ad esempio .pdf oppure .txt) e non può essere più lungo di 100 caratteri compresa l'estensione.
N.B.: Nel caso in cui venga selezionato un documento di tipo .doc o docx e si disponga sul proprio PC di Microsoft Office Word vers. 2007 o superiore, alcuni redattori come ad esempio Cliens, provvederanno automaticamente a convertire il documento, in formato pdf testo. Firma digitale dei documenti
Terminata la raccolta dei documenti, si procede con l'apposizione della firma digitale, in questo caso obbligatoriamente, sull'Atto Principale, sulla Procura alle liti, sul datiatto.xml. Prima di procedere è bene controllare che il dispositivo di firma digitale dell'avvocato che sta effettuando il deposito, sia già stato in correttamente installato e configurato e, in caso di smart card o token USB, collegato al PC.
A seconda del tipo di redattore utilizzato sarà possibile firmare i documenti singolarmente o a gruppi, utilizzando la propria smart card o sistemi di firma remota basati su OTP (password temporanea). In questo secondo caso, salvo che non stia già utilizzando un redattore via web, sarà necessario accertarsi di essere connessi ad Internet. In base al tipo di dispositivo di firma utilizzato, verrà mostrata la richiesta di inserimento del PIN della smart card
oppure di quello temporaneo generato dal sistema OTP e le relative credenziali
Le operazioni di firma hanno un tempo variabile dipendente dal sistema utilizzato, dal numero dei documenti da firmare e dalla loro dimensione. Completata la fase di firma verrà mostrato per ogni documento firmato digitalmente il codice fiscale del firmatario.
Di norma al termine del processo di firma dei vari documenti, resta ancora possibile intervenire per eliminarne la firma e/o visualizzare ogni singolo documento, rispettivamente utilizzando le funzioni messe a disposizione dal proprio redattore. Alcuni redattori propongono in una fase separata, la firma del file contenente le informazioni raccolte, denominato datiatto.xml, mostrando anche il riepilogo dei dati del deposito.
Creazione busta e spedizione atto via PEC
L'ultimo passaggio vede la creazione della busta (in questa fase viene realizzato il messaggio cifrato, il cosiddetto atto.enc, che sarà incluso come allegato al messaggio PEC inviato alla casella dell'ufficio giudiziario). Alcuni redattori, richiedono da parte dell'utente, l'attestazione di presa visione e conformità tra atto principale e dati raccolti (datiatto.xml) senza la quale non è possibile procedere. Arrivati a questo punto, si procede con l'invio vero e proprio che può attivarsi o direttamente dall'interno del redattore utilizzato o attraverso il richiamo di un programma di posta elettronica esterno (come ad esempio Ms Outlook o Thunderbird). Il tempo necessario al completamento della spedizione della busta può variare a seconda delle dimensioni del messaggio PEC finale e delle performance della connessione internet utilizzata (attenzione in questo caso si andrà ad utilizzare la banda in “upload”, caricamento, che di norma è di gran lunga inferiore come capacità rispetto a quella utilizzata per scaricare i contenuti del web) e può quindi variare da pochi secondi a diversi minuti. Al termine di questa fase viene restituito un messaggio di conferma di avvenuto invio, che vuol dire che il messaggio è stato inoltrato correttamente al proprio gestore PEC e di conseguenza sarà controllato e spedito.
Da questo momento si innescherà il flusso dei messaggi PEC di risposta che prevede: - La ricevuta di Accettazione (RAC) che identifica la presa in carico e la spedizione del messaggio da parte del proprio gestore PEC. - La ricevuta di Avvenuta Consegna (RDAC) che attesta il ricevimento del messaggio da parte del gestore PEC del destinatario. - L'esisto dei controlli automatici quale risultato dei controlli effettuati dal sistema ministeriale sulla busta depositata. - L'esito dell'Accettazione quale risultato dell'intervento manuale del cancelliere. Attenzione!!! Indipendentemente dall'esito positivo o negativo quindi dell'accettazione o rifiuto del deposito, l'oggetto del messaggio PEC ricevuto, non cambia. E' quindi fondamentale aprire sempre il messaggio e controllarne il contenuto.
Nel caso in cui non si dovesse ricevere il primo dei messaggi di posta, cioè quello di Accettazione nei normali tempi di risposta, oltre i 10 minuti, è bene controllare come prima cosa che la propria casella PEC non abbia raggiunto la massima capienza (casella piena). Se si verifica questa situazione, il proprio gestore PEC risulterebbe impossibilitato ad inoltrare il messaggio al destinatario, senza però riuscire ad avvisare il mittente. In altri casi contattare il proprio gestore PEC. Se invece non pervengono gli Esisti dei controlli Automatici e/o dell'Accettazione, controllare che non vi siano segnalazioni di interventi di manutenzione in corso da parte del Ministero della Giustizia e in particolare sul distretto a cui si riferisce l'ufficio giudiziario di destinazione. In questi casi è sempre bene prendere contatto la relativa cancelleria prima di effettuare un nuovo deposito, soprattutto se si tratta del deposito di un atto introduttivo.
Oltre ai casi sopra descritti possono verificarsi ulteriori situazioni come la Mancata Accettazione o Mancata Consegna che possono essere dovute a situazioni diverse quali la rilevazione di virus nel messaggio inviato, indirizzo di destinazione non valido, casella del destinatario piena, ecc. In caso di accettazione della richiesta di visibilità inoltrata, la cancelleria invierà una comunicazione PEC strutturata come il seguente esempio:
Codice esito: 2.
Codice esito: -1. |