Conseguenze del deposito telematico degli allegati specifici senza attestazioni di conformità nel procedimento di esecuzione

Luca Sileni
20 Aprile 2016

Quali conseguenze ci sono nel caso che nel deposito degli allegati specifici in ambito esecuzione, non siano presenti le attestazioni di conformità agli originali cartacei ritirati dall'ufficio UNEP?

Quali conseguenze ci sono nel caso che nel deposito degli allegati specifici in ambito esecuzione, non siano presenti le attestazioni di conformità agli originali cartacei ritirati dall'ufficio UNEP?

Con il d.l. n. 132/2014 è stata introdotta nel nostro Ordinamento un'ampia riforma delle procedure esecutive che ha riguardato, fra l'altro, le modalità di iscrizione a ruolo.

Con la modifica degli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., infatti, è stato spostato sul Difensore l'onere di provvedere all'iscrizione a ruolo delle procedure mobiliari, immobiliari e presso terzi, prescrivendo il deposito – oggi obbligatoriamente telematico in virtù della riforma dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012 – delle copie conformi di precetto, titolo e pignoramento.

La Giurisprudenza di merito non ha avuto molte occasioni per esprimersi su casi analoghi a quello prospettato ma di particolare interesse è la vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale di Pesaro fra la seconda metà del 2015 e l'inizio del 2016.

Il Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Pesaro, nel giugno 2015, ha ritenuto di dover sospendere una procedura esecutiva introdotta con il deposito di copie non oggetto di specifica attestazione di conformità, ritenendo insufficiente – in quello specifico caso – la sottoscrizione digitale delle copie digitalizzate di titolo, precetto e pignoramento ai fini della corretta iscrizione a ruolo della procedura.

L'Ordinanza del Tribunale di Pesaro, quindi, sembra qualificare la produzione telematica di copie munite di attestazioni di conformità, requisito essenziale per l'iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, al pari di ogni altro elemento richiesto dalla normativa di settore.

La pronuncia de qua, che francamente lasciava poco spazio ad eventuali interpretazioni salvifiche dei nuovi artt. 518, 543 e 557 c.p.c., è stata però riformata nella successiva fase di merito.

Il Tribunale di Pesaro, con pronuncia del 19 gennaio 2016, ha infatti parzialmente ribaltato la decisione del Giudice dell'Esecuzione ritenendo che: «il difetto di conformità all'originale della copia teletrasmessa, idonea a tradursi nella nullità dell'atto, resta tuttavia sanato, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., ove il ricorrente abbia comunque potuto replicare al contenuto degli stessi, dovendosi ritenere che, nonostante le irregolarità della trasmissione, l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato».

Sostanzialmente, quindi, il Giudice della fase di merito ha comunque rilevato l'esistenza di un difetto di conformità dell'atto depositato rispetto al suo originale ma ne ha stabilito la sanabilità in virtù del raggiungimento dello scopo dell'atto medesimo.

Alla medesima conclusione era, in realtà, già giunto il Tribunale di Bologna che, con la propria ordinanza del 22 ottobre 2015, aveva respinto analoga eccezione di rito ritenendo che, a seguito di esibizione in prima udienza degli originali dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento e del titolo, vi era comunque stata la possibilità per il Giudicante di verificare la regolarità formale dei documenti stessi, con conseguente raggiungimento dello scopo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.