Onere probatorio in caso di disconoscimento della firma digitale di un atto
20 Aprile 2017
Il caso. Parte attrice ha disconosciuto la sottoscrizione dell'atto di cessione di alcune quote di società sostenendo che la firma digitale sarebbe stata apposta con l'utilizzo abusivo del suo dispositivo di firma da parte del convenuto con conseguente inesistenza o, quantomeno, nullità dell'atto di cessione.
È irrilevante la mancata proposizione di querela di falso. Il Tribunale di Roma ha richiamato la precedente giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 19727/2003; Cass. n. 1789/2007) per sottolineare l'irrilevanza, nel caso di specie, della mancata proposizione di querela di falso da parte dell'attore unitamente al disconoscimento della firma digitale. La scelta tra querela di falso e disconoscimento, infatti, attiene all'effetto che si vuole ottenere: o incidentale tra le parti in causa, limitatamente al procedimento nel quale è operato il disconoscimento, o erga omnes, nell'ipotesi di accertamento della falsità a seguito di querela.
L'onere della prova compete a chi opera il disconoscimento. Per quanto riguarda l'onere probatorio, poiché, nel caso in esame, la sottoscrizione dell'atto di cessione delle quote è stata apposta con l'utilizzo di un dispositivo di firma digitale, il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 21, comma 2, CAD secondo cui in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale), l'uso del dispositivo si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Si realizza, pertanto, un'inversione dell'onere della prova in quanto compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione smentire di averla effettuata provando di non aver apposto la firma digitale. |