Valido il decreto ingiuntivo notificato in via telematica senza attestazione di conformità
20 Giugno 2016
Il caso. Reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare resa poiché il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo non era stato notificato con la necessaria attestazione di conformità. Secondo il creditore, infatti, l'attestazione mancante nel caso di specie non risultava necessaria in quanto il decreto ingiuntivo era stato rilasciato dalla Cancelleria con formula esecutiva e in ogni caso, il vizio prospettato si sarebbe sostanziato in un vizio formale dell'atto che doveva essere fatto valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dalla notificazione del titolo. Inoltre, il deposito degli atti indicati dall'art. 543 c.p.c. al momento dell'iscrizione a ruolo, privi dell'attestazione di conformità, non potrebbe comportare la declaratoria di inefficacia del pignoramento, come rilevato dalla controparte.
La mancanza di attestazione di conformità è vizio formale dell'atto notificato. Secondo il Tribunale di Caltanissetta, la notifica telematica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo senza la relativa attestazione di conformità non costituisce un vizio che conduce ad affermare l'inesistenza del titolo ma è un difetto formale dell'atto notificato del quale, comunque, la controparte non contesta l'effettiva conformità all'originale. L'assenza di attestazione non incide, inoltre, sul diritto del creditore ad agire in via esecutiva e quindi il giudice di prime cure avrebbe dovuto evidenziare la tardività dell'avanzata opposizione, con conseguente negazione della sospensione richiesta, in applicazione del principio secondo il quale i vizi formali del titolo esecutivo e del precetto devono essere fatti valere nelle forme dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 giorni dalla loro notificazione.
Dichiarare inefficace il pignoramento è conseguenza eccessiva per una mera irregolarità formale. Il Giudice, infine, approfondisce la questione relativa all'interpretazione dell'art. 543 comma 4 c.p.c.. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, sarebbe inevitabile la declaratoria di inefficacia del pignoramento qualora il creditore abbia depositato tempestivamente l'atto di citazione, il titolo esecutivo e il precetto ma non le relative attestazioni di conformità, menzionate nella norma citata (Trib. Pesaro, ord., 10 giugno 2015). Al contrario, il Tribunale di Caltanissetta, considerando che il procedimento esecutivo viene incardinato in virtù di un titolo che ha già accertato la pretesa risarcitoria, ritiene che la declaratoria di inefficacia del pignoramento, pronunciabile solo nei casi previsti dalla legge, sembra, nel caso di specie, non solo una conseguenza eccessivamente rigorosa (nelle ipotesi in cui non vi sia una effettiva contestazione della conformità agli originali) ma anche una violazione dei principi di economia processuale e di realizzazione degli interessi sostanziali sottesi al processo in considerazione della carenza di una formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore. Secondo il Collegio, quindi, la corretta interpretazione dell'art. 543 comma 4 c.p.c. è nel senso che l'inefficacia del pignoramento può essere dichiarata «laddove sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo e il contestuale deposito dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto». Nessuna conseguenza può, invece, derivare dalla mera assenza dell'attestazione di conformità di tali atti agli originali poiché tale omissione dà luogo a un mera irregolarità che in ogni caso può essere sanata dal successivo deposito degli originali degli stessi atti. Per questi motivi, il Tribunale di Caltanissetta accoglie il reclamo. |