Notifica telematica della sentenza impugnata valida nonostante l'errata indicazione degli estremi di legge
20 Luglio 2016
Il caso. Avverso la sentenza di primo grado che le condannava in solido al risarcimento del danno subito da parte attrice, le parti convenute hanno proposto appello, principale e incidentale.
La discordanza tra l'anno della legge indicato e quello di emissione è mero errore rilevabile all'evidenza. La Corte d'Appello di Cagliari rileva in via preliminare che tutti gli appelli proposti sono tardivi in quanto presentati oltre il termine perentorio di 30 giorni (al quale sommare l'ulteriore termine per la sospensione feriale qualora ne ricorrano i presupposti) previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.. A nulla rileva, al fine della declaratoria di nullità della notifica telematica della sentenza impugnata, il fatto che la dicitura apposta sull'invio telematico richiami erroneamente la legge n. 55/2014, come eccepito dall'appellante principale. Secondo l'art. 11 l. n. 53/1994, infatti, la notifica deve considerarsi nulla solo in presenza di errori insistenti sui suoi requisiti oggettivi e/o soggettivi o per violazione delle ulteriori norme che la stessa dispone. La mera discordanza tra l'indicazione dell'anno della legge e l'anno di effettiva emissione della stessa (1994 e non 2014) «non può qualificarsi come un errore insistente sui presupposti oggettivi e soggettivi della notifica, né tantomeno come una violazione delle disposizioni dettate in tema di notifica telematica, trattandosi di un mero errore rilevabile all'evidenza». Le allegazioni formulate dall'appellante principale, inoltre, volte a far rilevare la nullità della notifica telematica della sentenza impugnata, sono contraddittorie in quanto lo stesso ha dedotto «di non aver potuto avere contezza della notifica della sentenza per non essere riuscito ad aprire l'allegato» ma, allo stesso tempo, ha sostenuto di non aver prestato attenzione alla notifica poichè quest'ultima, a causa dell'errore occorso nell'indicazione dell'anno di emissione della legge indicata, «non aveva creato un alarm». A tal proposito, il giudice di secondo grado rileva che l'intestazione della notifica non si limitava a richiamare la legge in forza della quale era stata effettuata ma recava chiaramente il suo oggetto, ossia gli estremi della sentenza impugnata. Per questi motivi, la Corte d'appello di Cagliari dichiara inammissibili sia l'appello principale che quelli incidentali. |