Nulla la notifica effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello indicato in Reginde

Redazione scientifica
20 Luglio 2017

Ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994, la notifica telematica dell'atto introduttivo del giudizio deve essere effettuata all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi individuati dall'art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179/2012.

Il caso. Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria deducendo, tra gli altri motivi, la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione eseguita con modalità telematiche ad un indirizzo PEC diverso da quello risultante dall'elenco previsto dall'art. 7 d.m. n. 44/2011.

Nulla la notifica a un indirizzo PEC diverso da quello indicato in Reginde. Secondo la Cassazione, il motivo è fondato. I pubblici elenchi da cui estrarre l'indirizzo PEC del destinatario ai fini della notificazione (ex art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994) e comunicazione degli atti in materia civile sono individuati dall'art. 16-ter, comma 1, d.l n. 179/2012 che menziona, tra gli altri, il Reginde previsto dall'art. 7 d.m. n. 44/2011.

Pertanto, la notificazione del ricorso introduttivo nel caso in esame deve considerarsi nulla poiché effettuata ad un indirizzo PEC dell'Avvocatura distrettuale dello Stato diverso da quello risultante dal Reginde. Inoltre, poiché il Ministero non si è costituito in giudizio, il Giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione non potendo dichiararne la contumacia.

Per questi motivi, la Suprema Corte cassa l'ordinanza impugnata con rinvio della causa al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

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