Notifica di decreto ingiuntivo privo di attestazioni di conformità del procuratore: ricorso valido o nullo?

20 Settembre 2016

In caso di notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo privo delle attestazioni di conformità del procuratore sia nel ricorso, nella procura che nel provvedimento il ricorso è valido o affetto da nullità?

In caso di notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo privo delle attestazioni di conformità del procuratore sia nel ricorso, nella procura che nel provvedimento, il ricorso è valido o affetto da nullità?

Occorre premettere che, trattandosi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la copia esecutiva dovrà essere rilasciata dal cancelliere e l'avvocato dovrà attestare la conformità della copia per immagine di tale copia.

Stando al dettato normativo, l'art. 11 l. n. 53/1994 prevede che in mancanza di anche uno solo dei requisiti di legge della notifica in proprio, e tra questi rientra senza dubbio l'attestazione di conformità prevista dall'art. 3-bis quando si notificano atti o provvedimenti originariamente formati su supporto cartaceo, la notifica è nulla e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Tuttavia, si segnala che l'orientamento giurisprudenziale non è sempre pacifico ed in particolare la stessa Suprema Corte ha recentemente sancito che anche nelle notifiche in proprio a mezzo PEC la nullità non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo (cfr. M. Nardelli, Notifica via PEC: violazione delle regole tecniche, raggiungimento dello scopo e diritto di difesa). Di diverso avviso, invece, è il Tribunale di Oristano in cui, però, occorre segnalare che la stessa nullità è stata rilevata d'ufficio a seguito di mancata opposizione del debitore (cfr. N. Gargano, Nullità della notifica via PEC e richiesta di esecutorietà).

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