TAR Sardegna: il ricorso privo di firma digitale è meramente irregolare

Redazione scientifica
20 Settembre 2017

Il ricorso redatto in formato cartaceo, con conseguente mancanza della firma digitale, non dà luogo a inesistenza, nullità o abnormità dell'atto ma solo ad una mera irregolarità.

Parte resistente ha sollevato, in via preliminare, eccezione di non conformità del ricorso alle modalità del processo telematico in quanto non sarebbe stato tempestivamente sottoscritto digitalmente.

Seguendo il principio affermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 v. S. Patrisso, La forma del ricorso notificato con modalità tradizionali nel PAT, in ilProcessotelematico.it), il TAR Sardegna ritiene che il ricorso redatto non come documento informatico con sottoscrizione digitale ma in forma cartacea non diverga in modo così radicale rispetto allo schema normativo di riferimento, tanto da dare luogo ad inesistenza o abnormità. Né può essere considerato nullo in quanto manca un'espressa previsione di nullità per difetto di forma e firma digitale.

Si configura, di conseguenza, una mera ipotesi di irregolarità che la parte deve regolarizzare su disposizione del Giudice amministrativo ed entro il termine perentorio da lui stabilito.

L'eccezione, quindi, non può essere accolta.

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