Notifica telematica del ricorso con firma digitale CAdES: inesistenza o nullità?

Redazione scientifica
21 Febbraio 2017

Il TAR Basilicata si è pronunciato in merito all'ammissibilità di un ricorso notificato telematicamente con firma digitale CAdES.

Il caso. Parte ricorrente ha chiesto al TAR Basilicata, tramite ricorso notificato via PEC ex artt. 112, 115 c.p.a., l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Potenza nei confronti dell'Ente suo datore di lavoro. Costituitosi in giudizio, quest'ultimo ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in via principale, per l'inesistenza della notifica effettuata esclusivamente in forma telematica e, in via subordinata, per l'apposizione della firma digitale CAdES anziché PAdES-BES.

Inesistente la notifica solo se non ha attinenza con luogo di esecuzione e destinatario. Secondo il TAR deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica effettuata ex art. 3-bis l. n. 53/1994 in forma telematica poiché ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. «è inesistente soltanto la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita». Al contrario di quanto affermato dalla Sezione III del Consiglio di Stato (sent. 20 gennaio 2016, n. 189), quindi, la notifica in forma telematica non può essere considerata inesistente.

CAdES o PAdES: quale formato di firma digitale richiede la notifica del ricorso? Risulta, invece, fondata l'eccezione relativa al formato di firma digitale utilizzato per la notifica. L'Allegato al d.P.C.M. n. 40/2016 stabilisce, infatti, agli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, l'obbligo di firma digitale in formato PAdES che si caratterizza per l'applicazione PDF e consente la lettura immediata del documento digitale, contrariamente al formato CAdES (risultante dalla citazione “pdf.p7m” indicata nella ricevuta di sottoscrizione in calce alla relata di notifica telematica del ricorso) che permette la lettura del documento digitale solo accedendo tramite il programma CAdES.

Ne consegue che deve ritenersi inesistente la notifica effettuata con firma digitale diversa dal formato PAdES prescritto in quanto una relata di notifica sottoscritta con altro formato, equivale ad una notifica priva di sottoscrizione» e, pertanto, non è sanabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. con la costituzione in giudizio della controparte.

Per questi motivi, il TAR dichiara inammissibile il ricorso.

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