Prova della notifica via PEC del ricorso: necessario allegare i documenti notificati in formato “cliccabile”

Redazione scientifica
21 Aprile 2017

Secondo il TAR Napoli, non è sufficiente l'inserimento nel fascicolo informatico della sola scansione per immagini della ricevuta di avvenuta consegna ai fini della prova in giudizio della notifica del ricorso a mezzo PEC.

Ai fini della prova in giudizio dell'avvenuta notifica del ricorso a mezzo PEC, parte ricorrente ha depositato scansione per immagini della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna non allegando, però, in originale informatico, i documenti trasmessi via PEC.

Considerato che, ex art. 14, comma 3, d.P.C.M. n. 40/2016, per provare la notifica a mezzo PEC le ricevute di avvenuta consegna devono contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, il TAR Napoli ritiene che, nel caso di specie, sorgano dei dubbi in merito alla regolare costituzione del contraddittorio non essendo possibile comprendere quale dei due ricorsi presenti nel fascicolo informatico (uno privo di firma digitale e l'altro invece provvisto di sottoscrizione digitale) sia effettivamente stato notificato alla controparte.

Il ricorrente, pertanto, deve comprovare la ritualità della notifica del ricorso mediante trasmissione informatica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con allegati i documenti notificati via PEC «in formato cliccabile e verificabile dal Collegio».

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