Inesistenza della notifica a mezzo PEC all'indomani dell'entrata in vigore del PAT
21 Novembre 2016
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4727 del 16 Novembre 2016, ha dichiarato inesistente la notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata, rivedendo il proprio recente orientamento di senso contrario. Il Consiglio di Stato, rilevata la mancata costituzione di controparte, è intervenuto d'ufficio per dichiarare l'invalidità della notificazione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, d.lgs. n. 104/2010: l'appello è stato dichiarato inammissibile per tale motivo, senza possibilità di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.
Tale pronuncia si inserisce, perciò, in continuità all'orientamento espresso nella nota pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189. Secondo tale orientamento, in attesa dell'entrata in vigore del d.P.C.M. n. 40/2016, la notificazione a mezzo PEC non può essere considerata un tipico atto di notificazione. Al contrario, il Consiglio di Stato nella recente pronuncia n. 3565/2016 aveva ritenuto ammissibile tale modalità di notifica e, in ogni caso, sanabile in applicazione al principio del raggiungimento dello scopo. La decisione del Consiglio di Stato di ribadire l'inesistenza della notifica a mezzo PEC a un mese dall'entrata in vigore del PAT appare, quindi, ispirata da un approccio formalista simile a quello del recente TAR Lombardia n. 1950/2016. Tuttavia, la sanzione della inesistenza, secondo costante giurisprudenza, è intesa a sanzionare la notifica che non appaia tale per carenza di elementi formali tali da far percepire il proprio contenuto al destinatario come pendenza di un giudizio. Le regole tecniche applicate per la notifica sono, invero, ben conosciute fin dal marzo scorso, sebbene saranno applicabili solo dal 1 Gennaio 2017. |