Casella PEC piena: no alla rimessione in termini dell'avvocato destinatario
22 Luglio 2016
Il caso. Con istanza urgente al collegio, il legale dei reclamanti, appresa l'intervenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione soltanto all'esito di un controllo effettuato a mezzo Consolle Avvocato, ha dichiarato di non aver mai ricevuto comunicazione di tale decreto dalla Cancelleria tramite PEC. Ritenendo, pertanto, di non essere stato posto nella condizione di provvedere tempestivamente alla notifica del reclamo e del decreto nel termine assegnato, ha chiesto, pertanto, l'emissione di un nuovo decreto e di un nuovo termine per la sua notifica.
La mancata presa visione del decreto di fissazione dell'udienza è ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale. Dall'attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di Cancelleria è emerso che il gestore di PEC del destinatario ha inviato ricevuta di mancata consegna con la causale “casella piena” e, quindi, la comunicazione nei confronti del legale dei reclamanti deve considerarsi regolarmente effettuata. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, nei procedimenti civili le comunicazioni e notificazioni a cura della Cancelleria devono svolgersi esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibile alle p.a.. Qualora, però, tali comunicazioni e notificazioni non risultino possibili per cause imputabili al destinatario, esse si hanno per effettuate mediante deposito in Cancelleria. Quest'ultima, infatti, è tenuta a ovviare con l'uso di mezzi alternativi (telefax o ufficiale giudiziario) all'impossibilità di servirsi della PEC unicamente qualora ciò non dipenda da causa imputabile allo stesso destinatario. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ritiene che la mancata presa visione del decreto di fissazione dell'udienza collegiale e del termine di notifica sia ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale «che non ha fatto diligente uso del proprio account di PEC avendo omesso di controllare con la necessaria periodicità la capienza residua della casella, di scaricare e cancellare i messaggi che ne rendevano satura la memoria e, in definitiva, di porsi in condizione di ricevere il suddetto messaggio della cancelleria». Dichiara, quindi, inammissibile il reclamo presentato dal difensore. |