Parere positivo del Consiglio di Stato allo schema di decreto che modifica il CAD

Redazione scientifica
25 Maggio 2016

La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha dato parere positivo allo schema di decreto legislativo che apporta alcune modifiche e integrazioni al CAD formulando, però, alcune osservazioni.

Con il parere n. 1204 del 17 maggio 2016, la Commissione speciale del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito allo schema di d.lgs. contente modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, l. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Legge Madia).

I punti critici dello schema di decreto: i gestori di PEC sono solo società con capitale sociale pari a 5 milioni di euro. Già in precedenza, con parere interlocutorio del 17 marzo 2016, la Commissione ha rilevato alcuni profili critici nello schema esaminato chiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di chiarire specifiche tematiche definite «di particolare rilevanza».

In particolare:

  • l'attribuzione di un valore probatorio predefinito al documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice senza garantire, però, alcuna certezza in ordine alla provenienza dell'atto da colui che ne appare l'Autore;
  • l'ammissione all'esercizio delle attività relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale e conservatori, delle sole società di capitali con un capitale sociale di almeno 5 milioni di euro, precludendo in questo modo l'accesso ad altre che, pur affidabili, sono prive di tale requisito;
  • l'anonimizzazione dei dati personali contenuti in tutte le decisioni dell'autorità giudiziaria pur non avendo il Governo una delega in tal senso;
  • l'abrogazione della norma che prevede l'obbligo per le p.a. di predisporre appositi piani di emergenza per superare eventuali situazioni di criticità dei sistemi informatici.

Le osservazioni del Consiglio di Stato: il rischio di duplicazione e la creazione del nuovo registro degli indirizzi delle p.a.. A seguito dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole nei confronti dello schema di decreto legislativo con alcune osservazioni:

  • la scelta di prevedere, per i prestatori dei servizi indicati nell'art. 25, lett. b, del d.lgs., non solo la forma giuridica di società di capitali nonché un capitale sociale non inferiore a 5 milioni di euro potrebbe porsi in contrasto con principi operanti a livello costituzionale ed europeo (libertà di concorrenza e iniziativa economica);
  • l'utilizzo del domicilio digitale è limitato alle sole persone fisiche e giuridiche mentre dovrebbe essere esteso anche agli altri soggetti dell'ordinamento;
  • in caso di violazione dell'obbligo di rendere disponibili i propri servizi per via telematica da parte delle amministrazioni, si prevede la possibilità per i soggetti interessati di reagire tramite class action ma non vengono menzionati altri strumenti di tutela giudiziale;
  • la preclusione della possibilità di disconoscere le copie per immagini su supporto informatico di documenti analogici non tiene conto della possibilità che il file informatico non risponda all'originale, per problemi tecnici o errori umani;
  • in caso di cessazione dell'attività da parte dei prestatori dei servizi fiduciari qualificati non è prevista alcuna sanzione coercitiva finalizzata ad assicurare la custodia della documentazione conservata;
  • l'introduzione di un nuovo registro degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, senza sopprimere il preesistente registro con accesso riservato agli uffici giudiziari, notificazioni, esecuzioni e protesti e agli avvocati, comporta il rischio di una duplicazione, poiché anche il nuovo registro dovrà contenere indirizzi validi per notificazioni e comunicazioni giudiziarie.

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