Errore fatale incolpevole: costituzione tempestiva se è stata emessa la seconda PEC

Redazione scientifica
25 Maggio 2017

È tempestivo il deposito della comparsa di parte se nei termini sia stata generata la cd. seconda PEC, a nulla rilevando l'avviso di errore fatale generato dai controlli automatici (c.d. terza PEC).

Condividendo l'orientamento del Tribunale di Bologna 12 dicembre 2016 (v. Tribunale di Bologna: errore fatale incolpevole sanato dalla tardiva rinnovazione del deposito telematico, in ilProcessotelematico.it) il Tribunale di Ravenna ritiene che se la parte, dopo aver presentato telematicamente la propria comparsa e ricevuto in termini la c.d. seconda PEC, si vede rifiutare il deposito dalla cancelleria per un errore fatale incolpevole e spontaneamente provvede alla rinnovazione dell'incombenza nel corretto formato .pdf ex art. 34 d.m. n. 44/2011, la sua costituzione deve ritenersi tempestiva.

Il deposito telematico, infatti, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, si considera avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, la c.d. seconda PEC, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. È escluso, quindi, che le comunicazioni successive, quali i controlli automatici e l'accettazione vera e propria, possano inficiare l'esito positivo della procedura.

Il Tribunale, pertanto, dichiara tempestivo il deposito e concede alla parte i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..