Il deposito del reclamo deve avvenire esclusivamente in via telematica
25 Luglio 2016
Il caso. Costituitasi in giudizio, la controparte ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del reclamo poiché trattandosi di atto endoprocessuale doveva essere depositato in forma telematica e non cartacea.
Il procedimento di reclamo è una prosecuzione del procedimento originario. Rileva il Tribunale che l'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 (introdotto dalla Legge di stabilità 2013) prevede l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali delle parti precedentemente costituite a decorrere dal 30 giugno 2014. Devono, di conseguenza, essere ritenuti inammissibili gli atti prodotti in forma diversa da quella telematica in quanto si tratta di depositi effettuati in violazione della normativa di legge. L'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza considera il procedimento di reclamo come «una nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria effettuata da un diverso giudice non sovraordinato a carattere devolutivo-sostitutivo». Pertanto, tale procedimento costituisce una prosecuzione di quello originario e non una sua fase successiva e distinta. Ne deriva che il reclamo in quanto atto della parte già costituita dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.
Non rilevano né la formazione di un altro fascicolo d'ufficio né il versamento del contributo unificato. Nel caso di specie, secondo il Giudice, non trovano applicazione neanche le previsioni ex artt. 121 e 156 c.p.c. che si riferiscono agli atti processuali e non alle modalità e formalità di deposito. Inoltre, non appaiono di rilievo né la formazione di un altro fascicolo d'ufficio con attribuzione di un diverso numero di ruolo (il fine è solo quello di consentire l'organizzazione della Cancelleria e la formazione dei collegi e dei ruoli) né il versamento di un contributo unificato, «in quanto dettato da ragioni tributarie non idonee a incidere sulla natura giuridica del procedimento». Per questi motivi, il Tribunale dichiara l'inammissibilità del reclamo depositato in forma cartacea. |