Irricevibili le memorie difensive presentate in Cassazione a mezzo PEC
28 Novembre 2016
La Suprema Corte, investita del ricorso proposto da un soggetto condannato per violazioni antisismiche, ritiene in via preliminare irricevibile e tardiva la memoria pervenuta a mezzo PEC dal difensore del ricorrente.
Come già affermato in precedenza dalla stessa Corte in riferimento alle modalità di presentazione dell'impugnazione in sede di legittimità, anche le memorie ai sensi dell'art. 611 c.p.p. non possono essere presentate in Cancelleria tramite PEC in quanto strumento non ancora consentito nel giudizio penale di cassazione. In sede di legittimità, infatti, non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo civile in assenza del decreto previsto dall'art. 16-bis, comma 6, d.l. n. 179/2012 e in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai Tribunali e alle corti d'appello contenuta nel comma 1-bis del medesimo articolo. È, al contrario, ammesso (per il solo giudizio civile) il deposito telematico di istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo, essendo previsto che la copia cartacea di tale istanza, formata dalla Cancelleria, deve essere sottoposta al Presidente titolare e inserita nel fascicolo. La mancata estensibilità di tale previsione al giudizio penale di cassazione esclude, quindi, allo stato attuale, la possibilità di inviare memorie tramite PEC. |