Notifica valida anche se l'indirizzo PEC viene estratto dal registro IPA

Redazione scientifica
18 Maggio 2017

Secondo il Tribunale di Milano ai fini della validità della notifica è sufficiente che l'indirizzo PEC sia estratto da un elenco pubblico.

Parte ricorrente ha notificato il ricorso e il relativo decreto di fissazione dell'udienza alla controparte all'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Milano che il difensore attesta essere stato estratto “dal registro PP.AA.”.

Secondo il Tribunale di Milano, la notifica all'Avvocatura deve ritenersi valida anche se il registro indicato dal difensore fosse il registro IPA (indicato fra i pubblici elenchi sino al 18 agosto 2014 e pubblicamente consultabile) in quanto ai fini della validità della notifica a nulla rileva da quale elenco sia stato estratto l'indirizzo PEC purché lo stesso sia un elenco pubblico.

Inoltre, da un lato, l'elenco di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 non è pubblico ma esplicitamente ristretto alla consultazione da parte di uffici giudiziari, uffici notificazioni, avvocati, esecuzioni e protesti; dall'altro, l'elencazione dei pubblici registri non è esclusiva e tassativa ma è fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto.

Deve, quindi, affermarsi il principio della responsabilità del recapito al momento dell'apertura della casella presso il provider e del conferimento di rilevanza pubblica mediante indicazione pubblicamente riconoscibile.

Deve, poi, ritenersi che l'esclusività della notificazione ad indirizzi contenuti nei pubblici elenchi non abroghi la domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato ex art. 11 R.d. n. 1611/1933 in quanto per gli atti giudiziari è sempre valida la notifica presso l'Avvocatura cui va ad aggiungersi quella ex art. 3-bis l. n. 53/1994 all'ente.

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