Notifica via PEC del ricorso di fallimento valida anche se la casella di posta non viene aperta da tempo
18 Luglio 2016
Il caso. La Corte d'appello di Catanzaro ha respinto il ricorso presentato da una S.r.l. contro la propria dichiarazione di fallimento in quanto, fra gli altri motivi, le conseguenze della mancata apertura della mail, regolarmente inviata a mezzo PEC dall'Ufficio per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ricadono sullo stesso ricorrente. Avverso tale pronuncia, la S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione.
La parte che esercita attività di impresa è obbligata ad assicurarsi che il proprio indirizzo PEC funzioni. Relativamente all'avviso telematico dell'udienza di comparizione delle parti in sede prefallimentare, il Consigliere designato, nella proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., considera il ragionamento svolto dalla Corte d'appello conforme a quanto già affermato dalla Cassazione stessa a proposito di notificazione del ricorso di fallimento (Cass., sez. I, sent. n. 22353/2015): ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, ex art. 15, comma 3, l. fall., occorre avere riguardo unicamente alla «sequenza procedimentale stabilita dalla legge». Ciò significa, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione che prova l'avvenuta spedizione del messaggio PEC e, dal lato del destinatario, alla RdAC, la quale dimostra che il messaggio è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente. Tale principio, giustificato da quello di celerità del processo, non è «immune dalle garanzie di ricezione, date dalle specifiche tecniche». Ad esse non possono opporsi «esigenze di sostanziale migliore comodità della ricezione della notifica in via tradizionale» poiché la parte che eserciti attività di impresa è normativamente obbligata (art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008) a dotarsi di un indirizzo PEC e ad assicurarsi che funzioni correttamente, se del caso delegandone il controllo a persone esperte.
Non rileva l'annotazione con la quale il Cancelliere prima della RdAC invita il creditore ad attivare il meccanismo ex art. 15 l. fall.. Il medesimo principio di diritto viene richiamato anche in ordine al mancato apprezzamento in termini tali da far escludere il presupposto per la dichiarazione di fallimento, dell'allegazione e deposito della «rinuncia/desistenza». Ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, infatti, non ha alcun rilievo l'annotazione con la quale il Cancelliere, prima ancora della RdAC, invita il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 15 l. fall.. Nel caso di specie, rileva il Consigliere delegato, la doglianza deve essere respinta avendo la ricorrente allegato che la data del rilascio della dichiarazione dell'unico creditore procedente è stata 3 mesi dopo la dichiarazione di fallimento. La Suprema Corte condivide la proposta di definizione del Consigliere delegato ritenendo inammissibili le critiche mosse in sede di discussione, imperniate sulla ritenuta indispensabilità della notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione in camera di consiglio al debitore con modalità alternativa all'invio tramite PEC. Poiché nel caso in esame non ricorrono le particolari circostanze ex art. 15, comma 3, l. fall. in quanto lo stesso difensore ha affermato che la casella di posta della società in bonis non era stata aperta per diversi mesi, la Cassazione respinge il ricorso in quanto manifestamente infondato. |