Il giudice non può fare “l'orecchietta” al PC: deposito telematico inammissibile
19 Aprile 2016
Il caso. In seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto ha presentato al Tribunale di Busto Arsizio richiesta di concessione di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione e ha depositato i documenti allegati a monitorio e comparsa di risposta in via telematica.
I documenti telematici non permettono al giudice di sottolineare ed utilizzare brani rilevanti. Rileva il Giudice che allo stato non vi è alcuna prova dell'esistenza del credito azionato. In precedenza, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3 marzo 2009, n. 5051) ha affermato che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi la ha emessa ma, in caso di opposizione, non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà, invece, essere dimostrata con i mezzi ordinari a disposizione dell'opposto. Quest'ultimo deve produrre i documenti allegati al fascicolo monitorio e alla comparsa di risposta in formato cartaceo «in quanto per i primi non ha accesso telematico al procedimento monitorio e per i secondi un giudice per decidere usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonché, questo giudice, piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette sulla decisione» in modo da non perderne il filo. Non potendo «sottolineare lo schermo del computer ovvero porre orecchiette allo schermo per segnalare le pagine rilevanti dei documenti» e non ritenendo di dover sottoporre il costo delle copie allo Stato, il Tribunale rigetta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione e ordina all'opposto di depositare in formato cartaceo i documenti già depositati telematicamente. |