Tribunale Civile e Penale di Trento: prassi concordate sul processo telematico
16 Giugno 2014
Ricorso per decreto ingiuntivo
1. Redazione dell'atto Il ricorso può essere predisposto con qualsiasi programma di elaborazione di testi (Word, Openoffice, Libreoffice, ed altri). Ai fini del deposito telematico, il ricorso deve essere convertito nel formato PDF. Come si converte il file in PDF: - se si usa Microsoft Word: dal menù in alto selezionare “FILE”, quindi ”salva con nome" (seconda voce dall'alto); precisare il nome del file e alla voce “salva come” selezionare “PDF”. - se si usa Openoffice: dal menù in alto selezionare l'icona PDF, indicare il nome e salvare. - se si usano altri sistemi: dotarsi di un programma di conversione (es. stampante virtuale PDF: qui si possono trovare alcuni software utili) - con la consolle avvocato: se sul PC è installato Office e il plugin Microsoft PDF Export, si può importare direttamente il file DOC, che verrà convertito in PDF dalla consolle. Nota: va evitata la conversione in PDF tramite scansione del ricorso stampato. Il PDF prodotto da scansione non è un formato valido ai fini del deposito Nell'ambito del processo civile telematico. Non è necessario predisporre il testo del decreto: il Giudice vi provvederà autonomamente, utilizzando la consolle del magistrato.
Nell'intestazione del ricorso è possibile indicare la materia (condomianio, locazioni, ecc.) subito dopo le parole "ricorso per decreto ingiuntivo". Qualora venga richiesta la provvisoria esecutività del decreto, è necessario: a) selezionare l'opzione nel redattore (consolle o altro) all'atto della creazione della busta telematica; b) indicare già nell' intestazione dell'atto la richiesta ("ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo”)
Qualora si tratti di ricorso per decreto ingiuntivo per consegna beni, è necessario: a) nel testo del ricorso, indicare nel modo più preciso possibile il bene oggetto della domanda, al fine di consentire al Giudice di far riferimento nel decreto al bene richiesto con il ricorso, così riducendo la possibilità di errori di trascrizione b) evitare, quindi, indicazioni che rimandano a fatture o altri documenti allegati
Rispetto al ricorso “cartaceo", ci sono alcune differenze: - non è necessaria la procura a margine o in calce (la procura deve essere predisposta come file separato, che sarà poi inserito nella busta crittografata); - non sono necessarie sul ricorso le sottoscrizioni autografe ”analogiche” (il ricorso andrà firmato, infatti, solo con firma digitale!)
2. Gli allegati Nel sistema del PCT, gli allegati al ricorso per ingiunzione si distinguono in tre tipi: a) procura alle liti b) nota di iscrizione a ruolo c) allegati generici
2.1. La procura alle liti La procura alle liti va redatta su foglio separato rispetto all'atto giudiziario. Nella fase di creazione della busta telematica, l'allegato costituente la procura deve essere specificamente qualificato come “procura alle liti”. La procura può essere allegata in due modi: a) procura “cartacea": si predispone e si stampa una usuale procura alle liti, che dovrà essere sottoscritta (con firme autografe “analogiche”) sia dal cliente che dall'avvocato per autentica; il documento firmato andrà poi scansionato, reso in formato PDF, denominato “Procura alle liti.pdf” e quindi firmato digitalmente dall'avvocato (nota: la firma si appone nella fase di creazione della busta); b) procura notarile (generale o speciale): se generata digitalmente, riporta già le firme digitali del Notaio e del cliente, ma dovrà comunque sempre essere firmata digitalmente anche dall'avvocato. In ipotesi di procura “cartacea”, dovrà essere digitalizzata mediante scansione e il file PDF risultante andrà firmata digitalmente dall'avvocato.
2.2. La nota di iscrizione al ruolo La consolle avvocato e la maggioranza degli altri redattori disponibili sul mercato creano automaticamente la nota di iscrizione al ruolo, che può quindi essere allegata, durante il processo di creazione della busta, con un semplice clic. L'allegato viene normalmente riconosciuto come nota di iscrizione. Se si preferisce caricare una NIR diversa da quella generata dal sistema, è indispensabile indicare che l'allegato costituisce la nota di iscrizione a ruolo. La NIR deve essere sempre firmata digitalmente dall'avvocato.
2.3. Gli altri allegati (allegati "generici") In calce al ricorso deve essere predisposto l'elenco dei documenti prodotti, debitamente numerati e descritti. Per ciascun allegato è bene creare un file separato, avente la stessa numerazione e descrizione adottata nel ricorso. Si consiglia: - di dare all'allegato un nome quanto più possibile descrittivo
- di utilizzare la numerazione a due cifre (01, 02, 03);
In fase di creazione della busta, ciascun documento dovrà essere a) allegato singolarmente (evitare di allegare un unico file contenente più documenti, es. “doc. 1- 7.pdf”, “allegati-ricorso.zip”) b) numerato e denominato come nell'elenco in calce al ricorso. Gli eventuali documenti cartacei dovranno essere allegati previa scansione. È preferibile impostare lo scanner in modo da ottenere dalla scansione dei file PDF. Per contenere la dimensione dei file, la risoluzione dello scanner non dovrebbe essere impostata a valori superiori a 150 dpi. Ai fini del deposito, è essenziale che gli allegati(sia digitalizzati a mezzo scansione o digitalizzati ab origine) rientrino in uno dei seguenti formati: PDF (formato sempre preferibile), ODF, RTF, TXT, JPG, GIF, TIFF, XML (dal 25.2.2014 anche .EML e .MSG). È inoltre possibile depositare file compressi (formati ZIP, RAR, ARJ),purchè il contenuto (il file originario compresso) rientri tra i formati ammessi sopra indicati)
Si sconsiglia di firmare digitalmente i documenti generici (ai fini pratici non serve a nulla, mentre appesantisce la busta telematica).
Tabella: Allegati semplici - Casi particolari
La busta telematica contenente l'atto principale, gli allegati e il file XML (autogenerato) deve essere inviata tramite PEC. Le opzioni sono due: a) se si dispone di un software che può gestire la fase di deposito, l'invio via PEC avviene automaticamente, semplicemente cliccando "invia"; b) se si dispone di un mero redattore (o della consolle priva dei servizi PEC GOLD), è necessario estrarre il file ENC dal software ed inviarlo via PEC all'indirizzo dell'Ufficio giudiziario destinatario. Note:
La busta telematica non può avere un peso superiore a 30 MB. Se gli allegati sono troppo pesanti, è bene impostare Io scanner a valori di risoluzione più bassi (attorno ai 100-150 dpi).
Accesso al fascicolo telematico in caso di opposizione a d.i.
In caso di opposizione a d.i. telematico, l'avvocato che necessiti di accedere al fascicolo informatico per visionare i documenti prodotti dal ricorrente dovrà depositare in cancelleria (anche in via telematica) una specifica procura alle liti. L'avvocato verrà quindi abilitato dalla cancelleria alla visione del fascicolo informatico. La richiesta può essere presentata anche in via telematica: in tale caso l'avvocato deve predisporre un'istanza con la quale chiede di essere abilitato alla visione del fascicolo, indicando specificatamente parti e numero di R.g.. Nella busta dovrà essere inserita la procura speciale (o copia del decreto ingiuntivo riportante in calce la procura). Si procede quindi al deposito telematico dell'istanza (selezionando "istanza generica" o "costituzione nuovo avvocato"). La cancelleria, una volta accettata la busta, abiliterà l'avvocato alla consultazione del fascicolo.
Un corretto uso degli strumenti permette, nella quasi totalità delle ipotesi, di contenere le dimensioni della busta telematica entro il limite dei 30MB.
Qualora, nonostante l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti tecnici (v. sopra, punto 1.3), la busta dovesse superare il limite, si raccomanda di attenersi alle seguenti prassi operative: 1. RICORSO PER INGIUNZIONE Se la busta dovesse superare i 30MB, sarà necessario indicare nel testo del ricorso che si procederà ad un invio multiplo e che parte dei documenti saranno inclusi in altra busta. A deposito avvenuto ed ottenuto il numero di R.G., l'avvocato potrà depositare una nuova busta selezionando la tipologia di atto “produzione di documenti richiesti dal giudice” L'atto principale della busta integrativa dovrà essere nominato "integrazione-documentale.pdf" (o altro nome analogamente significativo della funzione). Nel testo si dovrà indicare che la seconda busta costituisce integrazione del primo deposito, imposta dall'impossibilità di contenere gli allegati nelle dimensioni informatiche prescritte.
2. MEMORIE EX ART. 183 C.P.C. Se la busta dovesse superare i 30MB, sarà necessario indicare nel testo della memoria che si procederà ad un invio multiplo e che parte dei documenti saranno inclusi in altra busta. La seconda busta dovrà essere inviata selezionando la tipologia “memoria generica”. L'atto principale dovrà essere costituito da un file pdf nel quale si indicherà che la seconda busta costituisce integrazione del primo deposito, imposta dall'impossibiIità di contenere gli allegati nelle dimensioni informatiche prescritte.
Il Presidente f.f. Dott. Guglielmo Avolio
Il Presidente Ordine Avvocati Avv. Patrizia Corona
L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie. Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.
Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it |